Nel giudizio per ammissione tardiva del credito ex art. 101 l.f., l'udienza ex art. 180 c.p.c. è quella che viene fissata in prosecuzione dopo la conclusione della fase cd. amministrativa, nella quale il curatore può presenziare senza avere l'onere di costituirsi e che si può chiudere con l'ammissione del credito ove né il curatore né il giudice delegato vi si oppongano.
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