In una recente sentenza (n. 2426/2006) la prima sezione della Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso presentato da un uomo per l'adozione della figlia naturale maggiorenne della moglie, ha statuito che "ove l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli minorenni, ex uno latere, al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere all'audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando (?) giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza (?) nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante". In tale occasione la Corte ha altresì precisato la funzione dell'adozione ordinaria stabilendo che "l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio" ma anche quella di "consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto".

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