L'azione di inefficacia proposta dalla curatela fallimentare ex art. 167 l.f., in quanto azione di accertamento, è per sua natura imprescrittibile essendo soggetta a prescrizione (decennale) solo l'azione di ripetizione, termine che decorre dal momento del compimento dell'atto e non dalla dichiarazione di fallimento, atteso che l'art. 167 L.F. specifica che gli atti compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori
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