La Corte di Cassazione amplia la possibilita' di rinnovare il permesso di soggiorno in favore degli immigrati. Lo fa con una sentenza , la 2417, con la quale sostiene che il permesso di soggiorno puo' essere accordato ad uno straniero anche se questi, al momento della richiesta, non aveva un lavoro. Per decretarne il rilascio, dice la Suprema Corte, basta che al momento del rilascio abbia iniziato un'attivita' remunerativa. Gli 'ermellini' spiegano, infatti, che 'la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita non tanto al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno
, ma al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi'. L'algerino Omar K. era stato espulso dal Prefetto di Pescara che, nel novembre 2002, osservava come all'immigrato fosse scaduto il permesso di soggiorno. La situazione si modificava a favore dell'algerino dopo l'intervento del Tribunale di Pescara che, nell'aprile del 2003, osservava come Omar K. avesse diritto al permesso di soggiorno visto che 'da quattro mesi lavorava come operaio presso una ditta' e che era del tutto irrilevante il fatto che 'non avesse dimostrato il possesso di redditi per l'anno 2001'. Contro il via libera si e' opposto il Prefetto di Pescara, sostenendo che l'extracomunitario, entrato irregolarmente in Italia, aveva iniziato a lavorare solo da pochi mesi mentre non aveva dimostrato 'per tutto il 2001 e per buona parte del 2002 alcun reddito da lavoro'.

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