Basta incitare i tifosi allo stadio per rimediare una condanna penale con tanto di aggravante del 'concorso morale'. La Corte di Cassazione, applicando la linea dura sui disordini allo stadio, sancisce che il 'concorso morale' sussiste anche se il tifoso ha contribuito ai disordini anche solo attraverso l''incitamento', senza eseguire materialmente il delitto. In questo modo, la Prima sezione penale ha reso definitiva la condanna a otto mesi di reclusione (pena condizonalmente sospesa) per disastro colposo aggravato nei confronti di Ruben A., un tifoso 40enne che il 6 maggio del 2001 durante un incontro di calcio allo stadio San Siro di Milano 'aveva preso a calci un ciclomotore che era stato portato nella parte alta degli spalti, incitato gli altri presenti a scaraventarlo nella parte bassa, mettendo cosi' a repentaglio l'incolumita' degli spettatori che vi si trovavano'. Invano il tifoso, condannato dal gip del Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello del capoluogo lombardo (aprile 2005) per disastro colposo aggravato in concorso con altri che si erano resi protagonisti del lancio del motorino dagli spalti, si e' difeso in Cassazione chiedendo la cancellazione del concorso morale dal momento che dagli esami dei filmati si evinceva che il tifoso, dopo aver sferrato alcuni calci al ciclomotore, si era allontanato e 'lungi dall'avere cooperato con gli altri tifosi, si era distaccato dal gruppo senza prestare alcun contributo, ne' fattuale, ne' morale all'azione del lancio del mezzo, intrapresa dagli altri spettatori'.

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