Di recente il fenomeno della pedopornografia tramite internet è divenuto un argomento di estrema attualità a causa della sconcertante diffusione di questo fenomeno illecito attraverso la rete. Il Parlamento è intervenuto sin dal 1998 per scoraggiarne la diffusione su larga scala come pure gli analoghi comportamenti come il c.d. ? turismo sessuale?,ossia la pratica all'estero,in Paesi oltremodo tolleranti dello sfruttamento sessuale dei minori. Di fronte al moltiplicarsi dei siti pedopornografici,la Commissione Giustizia della Camera, in sede deli- berante, ha approvato lo scorso 23 gennaio le nuove norme in materia di lotta contro lo sfrutta mento sessuale dei bambini e di contrasto al fenomeno della diffusione della pornografia infantile anche a mezzo internet.(1) In particolare,il Legislatore ha previsto un significativo inasprimento delle pene a carico di chi si macchia dei reati di abuso sessuale e sfruttamento di minori, di coloro che si procurano o detengono "materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto" e di chiunque partecipa ai viaggi "al fine di fruire di attività di prostituzione a danno di minori". Per questo gli operatori turistici avranno l'obbligo di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici e nei documenti di viaggio consegnati agli utenti la seguente avvertenza: «La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero». Fra le novità del provvedimento approvato definitivamente dal Parlamento
si segnala: ? l'ampliamento della nozione di pornografia infantile ed del suo ambito; ? l'estensione della protezione accordata al minore sino al compimento del diciottesimo anno di età; ? l'interdizione
perpetua dall'attività nelle scuole e negli uffici o servizi in istituzioni o strutture prevalentemente frequentate da minori per le persone condannate per questo tipo di reati e l'esclusione del patteggiamento per i reati di sfruttamento sessuale; ? l'individuazione degli elementi costitutivi del reato di sfruttamento sessuale di minori, comuni a tutti gli Stati dell'Unione; ? iniziative finalizzate ad impedire la diffusione e la commercializzazione dei prodotti pedopornografici via internet: tra queste ha particolare rilievo un sistema di controllo e disattivazione di mezzi informatizzati di pagamento, carte di credito ed altro. Presso il Ministero dell'Interno viene inoltre costituito il Centro nazionale per il monitoraggio della pornografia minorile su Internet, con il compito di raccogliere segnalazioni, anche provenienti dall'estero, sull'andamento del fenomeno su rete. Dal testo del disegno di legge presentato in Parlamento
è stata espunta la fattispecie di 'pornografia virtuale' che puniva la detenzione di materiale pornografico che ritraeva o rappresentava, oltre ad un minore reale, anche persone reali che sembrino essere minori, come soggetti efebici o comunque di aspetto adolescenziale o persone affette da nanismo, nonché realistiche immagini virtuali di minori. La nuova Legge apporta,quindi, importanti modificazioni alle disposizioni già formulate con la Legge 3 agosto 1998, n. 269.(Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'( pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10-08-1998). La nuova Legge fa seguito all'approvazione della decisione quadro 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003 con la quale l'Unione Europa ha dettato le regole per una efficace lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. L'obiettivo del provvedimento è stato quello di superare le divergenze nelle impostazioni giuridiche degli Stati membri e di contribuire allo sviluppo di una cooperazione efficace, a livello giudiziario e di applicazione delle leggi in materia. In particolare la decisione aveva stabilito che ciascun Stato dovrà prevedere sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive" contro gli autori dei reati in questione, nonché sanzioni di natura penale o non da applicare anche alle persone giuridiche. Occorre premettere che la Pedofilia che, in senso etimologico, significa "amare e sentirsi attratti da bambini e giovanissimi"anche in forme non patologiche e del tutto innocue,dal punto di vista clinico rappresenta un disturbo psicologico rientrante nella categoria delle cd. ?parafilie? così come descritte, tra l'altro, nel DSM-IV Il DSM, manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, è un supporto clinico redatto in seno all'APA (American Psychiatric Association), periodicamente revisionato e internazionalmente adottato come manuale pubblico di riferimento per la definizione dei quadri diagnostici. Nell'edizione DSM-IV, si legge: "La focalizzazione parafilica della Pedofilia comporta l'attività sessuale (ricorrente) con bambini prepuberi (generalmente di 13 anni o più piccoli) La cyberporno dipendenza, cioè la dipendenza dalla pornografia in internet, includendo così anche la cyberpedoporno dipendenza, è,invece,assimilabile alla generica porno dipendenza di più vecchia data, a sua volta rientrante nella più vasta categoria patologica dei disturbi di dipendenza, esistente da molto più tempo rispetto all'avvento di internet, cioè da quando i cultori della pornografia, dipendenti e non, si servivano invece, come ancora oggi accade abbondantemente, dei supporti cartacei (riviste, giornali, libri ecc.), dei supporti "fiction" (video cassette, audiocassette, cinema, rappresentazioni dal vivo ecc.) e dei supporti telematici (chats, linee telefoniche, televisione ecc.). La cyber-porno - dipendenza è un disturbo psicologico, spesso configurato in comorbilità entro un più complesso quadro morboso, come i Disturbi Ansioso-Depressivo, Ossessivo - Compulsivo e Disturbi di Personalità, raffigurandosi con molte varianti psicopatologiche. Questo disturbo e quello pedofilo, non sono interdipendenti e non sono interscambiabili, pur potendo, a volte, coesistere.(2) La Corte di Cassazione, rigettando la richiesta delle attenuanti formulata dall'imputato in ragione di una sua diminuita capacità psichica.ha stabilito che la pedofilia,come modifica dell'oggetto sessuale in direzione dei minori, pur presentando ordinariamente carattere di abitualità, ai fini penali non esclude né attenua la capacità di intendere e volere e, di conseguenza, la penale responsabilità per abusi sessuali contro i minori. Per connotare il reato di pedofilia in Internet, la Corte ha stabilito che affinché vi sia divulgazione o distribuzione ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.600 ter occorre che l'agente inserisca le foto pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti, al di fuori di un dialogo "privilegiato", o le invii ad un gruppo o lista di discussione, da cui chiunque le possa scaricare, o le invii bensì ad indirizzi di persone determinate ma in successione, realizzando cioè una serie di conversazioni private, e quindi di cessioni con diverse persone. Di conseguenza, quando la cessione avvenga attraverso un canale di discussione cosiddetta chat line, è necessario verificare, al fine della contestazione dell'ipotesi del terzo comma, se il programma consenta a chiunque si colleghi la condivisione di cartelle, archivi e documenti contenenti le foto pornografiche minorili, in modo che chiunque possa accedervi e, senza formalità rivelatrici di una sua volontà specifica e positiva, prelevare direttamente le foto.(4) Anche la vendita di prestazioni sessuali via internet dietro corrispettivo assume il valore di atto di prostituzione e perciò può configurarsi il reato di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione a carico di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o ne abbiano consentito lo svolgimento, creando i necessari collegamenti via internet, o ne abbiano tratto un guadagno.(5) La Corte ha precisato che l'elemento caratterizzante l'atto di prostituzione non è necessariamente costituito dal contatto fisico tra i soggetti della prestazione, bensì dal fatto che un qualsiasi atto sessuale venga compiuto dietro pagamento di un corrispettivo e risulti finalizzato, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è destinatario della prestazione. I reati in questione sono quindi configurabili quando le prestazioni sessuali sono eseguite in videoconferenza con il fruitore della stessa, tramite internet, in modo da consentire a quest'ultimo di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, chiedendogli il compimento di atti sessuali determinati, mentre i medesimi reati vannno esclusi nell'ipotesi in cui l'utente del sito internet fruisce esclusivamente di immagini preregistrate, riferentisi a soggetti adulti, a meno che il collegamento con il sito internet non costituisca il tramite per una successiva e diversa attività di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione. Ma chi sono i bambini vittime di pedo-pornografia? Secondo il Copine (Combating Paedophile Information Networks in Europe ),progetto dell'Università di Cork, Irlanda, che fino ad agosto 2004 ha gestito uno dei più grandi database di immagini pedo-pornografiche da cui emerge che delle 150.000 foto e oltre 400 video, più della metà rappresenta bambine ritratte in attività sessuali esplicite e soggette a violenze sessuali ? circa il 40% delle bambine e oltre il 50% dei bambini ha un'età compresa fra 9 e 12 anni ? il 10% ha un'età ancora inferiore Nella grande maggioranza dei casi i bambini sono bianchi dai tratti indo-europei; in genere i bambini asiatici appaiono in immagini dove assumono pose erotiche, più o meno esplicite. Le immagini pedo-pornografiche vengono diffuse attraverso canali commerciali e non-commerciali. I siti pedo-pornografici commerciali sono spesso indicizzati sui motori di ricerca oppure è possibile accedervi attraverso siti pornografici apparentemente legali e pubblicizzati attraverso lo spamming. Esiste poi il canale non commerciale, utilizzato da chi ha come interesse quello di soddisfare le proprie pulsioni sessuali. Il materiale prodotto e diffuso è quasi sempre "amatoriale", ovvero consta di immagini prodotte con strumenti "artigianali" in ambienti "familiari". Sicuramente la rete ha contribuito a diffondere la pedo-pornografia,tuttavia Internet è e resta, prima di tutto, un formidabile strumento attraverso il quale i minori possono reperire informazioni, comunicare e dare spazio alla loro creatività. L'approccio più efficace è quindi quello di fornire a bambini e ragazzi un'informazione equilibrata sia sulle opportunità che sui rischi della rete. La responsabilizzazione del minore, favorita dalle accresciute capacità di difendere la sua persona, la conoscenza e comprensione del rischio rappresentano la migliore risposta al problema della sicu-rezza dei minori in rete. L'attività di contrasto della pedo-pornografia su Internet da parte delle hotline e delle Forze dell'Ordine sta producendo buoni risultati.Tuttavia sono pochissime nel mondo le vittime di questa forma di abuso sessuale finora identificate. Maggiore attenzione inoltre deve essere data all'educazione di ragazzi e adulti sui rischi che Internet e le nuove tecnologie possono comportare. Il Manuale diagnostico e statistico dei Disturbi Mentali(DSM) stabilisce,quindi,i criteri per definire la Pedofilia e, come si può notare, si tratta di criteri estremamente oggettivi e privi di implicazioni morali. Tuttavia non è alla psicologia o alla psichiatria che dobbiamo chiedere tali giudizi perché non è loro funzione dare sentenze etiche,sebbene anch'esse conoscano un livello etico oltre quello semplice mente epistemologico. È,infatti,importante attivare tutte le misure possibili al fine di prevenire il verificarsi di ogni forma di abuso o violenza sui minori. Situazioni che, oltre al danno fisico immediato, provocano conseguenze psicologiche che rovinano la vita delle vittime. Come rammenta il Prof.Saverio Fortunato, direttore della Rivista ?Criminologia.it?,?un bambino non abusato ma diagnosticato come abusato, per le devastanti conseguenze giuridiche, familiari e sociali che da ciò deriva, da adulto sarà un potenziale pedofilo. Occorre competenza criminologica clinica nelle indagini investigative,evitando con l'occhio di vedere solo ciò che si cerca."
Avv. Mario Pavone Avvocato in Brindisi Patrocinante in Cassazione
NOTE
(1) pubblicata su Altalex.it , gennaio 2006
(2) così Angileri, in Pedofilia,pedopornografia,normalità,in Psicoterapia-palermo.it
(3) v. Cassazione, sentenza 12 novembre 2003 n. 43135
(4) v. Cassazione , sez. V penale, sentenza 03.02.2003 n° 4900
(5) v. Corte di Cassazione, sentenza 8 giugno 2004 n. 25464
Leggi il provvedimento

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: