In via generale, è da ricordare che deve riconoscersi come dipendente da causa di servizio l'infortunio di cui rimane vittima il dipendente che si rechi alla sua abitazione al termine del servizio, essendo esso ascrivibile alla categoria del c.d. infortunio in itinere, ravvisabile ogni qualvolta che possa ritenersi esistente un nesso di causalità tra l'attività lavorativa in senso ampio e l'evento dannoso: è stato, pertanto, affermato che gli accadimenti che si verificano al momento dell'allontanamento dalla caserma (e quindi al militare che era da considerare per così dire accasermato) per usufruire della libera uscita concretizzano gli estremi dell'infortunio in itinere che sussiste quando il militare sia incorso in incidente stradale mentre stava raggiungendo il luogo di destinazione per fruire del permesso concessogli (C.d.S., sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7945; sez. V, 12 giugno 1984, n. 458). Oltre alle motivazioni suesposte, nel caso specifico vi è anche l'aspetto del dolo o colpa grave che si configura nella sola ed unica causa accertata (l'alta velocità). LaPrevidenza.it, 06/02/2006
Consiglio di Stato, decisione 20.1.2006 n° 144

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: