"Il tentativo di conciliazione, pur configurando un atto necessario per l'indagine sull'irreversibilità della frattura spirituale e materiale del rapporto tra i coniugi, non costituisce, tuttavia, un presupposto indefettibile del giudizio di divorzio". Ne consegue che "la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione obbligatoria di una nuova udienza presidenziale, la quale può, invece, essere omessa quando non se ne ravveda la necessità e l'opportunità. Il giudizio può, pertanto, proseguire ove risulti la persistente volontà della parte non comparsa di conseguire la cessazione degli effetti civili del matrimonio
". É quanto ha di recente stabilito la prima sezione della Corte di Cassazione (Sent. n.23070/2005) rigettando il ricorso di una donna che, temporaneamente impedita per gravi motivi di salute, non era comparsa all'udienza presidenziale fissata per il tentativo di conciliazione. Con l'occasione la Suprema Corte ha altresì precisato che "nel caso di mancata comparizione di uno dei coniugi all'udienza presidenziale, spetta all'insindacabile discrezionalità del giudice valutare l'opportunità di provvedere alla fissazione di una nuova udienza per il tentativo di conciliazione, tenendo conto delle ragioni della mancata presentazione della parte e della sua volontà di aderire o meno alla ricostituzione del consorzio familiare".

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