In tema di indennità di ausiliaria pubblichiamo questa sentenza della Corte dei Conti Toscana (ultima di una serie di sentenze derimenti il medesimo aspetto) che è stata chiamata a giudicare in merito ad una richiesta di riliquidazione della pensione per un dupliceaspetto: la rideterminazione della indennità di ausiliaria sia per effetto della perequazione automatica sia per la mancata inclusione della base pensionabile al 18%. Quest'ultima motivazione non ha trovato giusto accoglimento per infondatezza della richiesta. Invero il giudicante si è favorevolmente espresso (in maniera parziale)in merito alla prima motivazione contenuta nel ricorso introduttivo. L'indennità di ausiliaria, pur non essendo perequabile è comunque rideterminabile ai sensi dell'art. 14 della legge 266/1999 della legge di conversione dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404. (Dott. Ludovico Adalberto De Grigiis) LaPrevidenza.it, 28/11/2005
Corte dei Conti Toscana, Sentenza 13.10.2005 n° 620

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