Per la Cassazione 7546/2002, la domanda introdotta nel giudizio di primo grado, diretta ad ottenere il maggior danno per la ritardata restituzione dell'immobile locato, sulla base di quanto previsto dall'art. 1591 c.c., deve essere considerata domanda nuova
La domanda introdotta nel giudizio di primo grado, diretta ad ottenere il maggior danno per la ritardata restituzione dell'immobile locato, sulla base di quanto previsto dall'art. 1591 del codice civile, deve essere considerata domanda nuova.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con sentenza n.7546 del 23 maggio 2002 precisando che, per converso, non riveste i caratteri della novità, l'ampliamento quantitativo della somma richiesta per i canoni dovuti ove si richiedano quelli maturati in corso di causa.

Questo perché, secondo la Corte, in tale evenienza rimangono invariati i termini della contestazione e detto ampliamento costituisce soltanto una modifica della domanda originaria ammessa dagli artt. 420 e 414 c.p.c.


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