La Cassazione (Sent. n. 20323/2005) ha stabilito che l'adozione da parte del Giudice delle cd. tabelle per la liquidazione del danno "costituisce di per sé espressione del potere equitativo del giudice"
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 20323/2005) ha stabilito che l'adozione da parte del Giudice delle cd. tabelle per la liquidazione del danno "costituisce di per sé espressione del potere equitativo del giudice" e che questi "non è vincolato all'adozione della tabella adottata presso il proprio ufficio giudiziario e ben può adottare "tabelle" in uso presso altri uffici". La Corte ha poi evidenziato che "peraltro, poiché il fondamento della "tabella" è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno, il giudice deve congruamente motivare le ragioni della sua scelta". Infine i Giudici del Palazzaccio hanno precisato che "che la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice con ricorso al metodo equitativo tenendo conto delle circostanze del caso concreto e specificamente, quali elementi di riferimento della gravità delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti, dell'età, dell'attività espletata, delle condizioni sociali e familiari del danneggiato".
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