La Cassazione (Sent. n. 9393/2005) ha stabilito che il diritto del singolo condomino di installare l'antenna di ricezione televisiva sulla proprietà comune o esclusiva di altri condomini deve intendersi condizionato alla impossibilità di usare spazi propri
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 9393/2005) ha stabilito che il diritto del singolo condomino di installare l'antenna di ricezione televisiva sulla proprietà comune o esclusiva di altri condomini "deve intendersi condizionato alla impossibilità per gli utenti dei servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri". Con questa decisione la Corte ha accolto la domanda del proprietario di un appartamento condominiale che si era visto posizionare l'antenna sulla sua proprietà da parte di un altro condomino.
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