Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter del 23 settembre 2005) ha reso noto di essere intervenuto su una questione relativa alla diffusione di dati relativi a una vittima di violenza sessuale. Nel provvedimento il Garante ha precisato che occorrono maggiori tutele per la dignità delle persone, soprattutto se vittime di violenza e, con un severo richiamo al rispetto della normativa italiana e comunitaria in materia di riservatezza e al codice deontologico dei giornalisti, l'Autorità ha vietato a un settimanale di pubblicare i dati identificativi di una giovane donna vittima di un tentativo di violenza sessuale
. Infine, il Garante, ha ribadito che la pubblicazione delle informazioni (generalità e indirizzo) riconducibili alla vittima è illecita e che, nel caso di specie, la giornalista avrebbe dovuto garantire l'anonimato della donna, in considerazione della particolare natura delle informazioni diffuse, attinenti alla sfera sessuale e pertanto di natura sensibile. Non è risultato provato, infatti, che la giornalista avesse acquisito il consenso dell'interessata, previsto anche dal codice penale (art.734 bis), che punisce la divulgazione non consensuale delle generalità della vittima di violenza sessuale. Tali informazioni sono soggette ad una speciale tutela anche quando sono trattate nell'esercizio dell'attività giornalistica.

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: