L'articolo 116 (? Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare?), comma 8 e seguenti, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante ? Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)?, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 302 del 29 dicembre 2000, ha previsto una nuova disciplina delle sanzioni da applicare ai soggetti che non provvedono, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta. Di seguito viene illustrato il nuovo regime sanzionatorio, introdotto dalla finanziaria
2001, il quale contiene rilevanti modifiche alla previgente normativa - rispetto alla quale si caratterizza per essere meno oneroso e penalizzante - sia per quanto riguarda l'entità ed i criteri di commisurazione delle sanzioni civili, sia per quanto concerne l'abolizione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 35, commi 2 e 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per una riformulazione dell'ipotesi di reato in tema di omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria (art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689). Con la presente circolare vengono fornite prime indicazioni per l'applicazione della nuova normativa. LaPrevidenza.it, 02/10/2005
Circolare Inps 23.05.2001 n° 110

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