L'interessante sentenza del Tribunale di Lucca conferma la responsabilità ammettendo l'applicazione analogica dell'art. 2394 c.c. alle srl

Avv. Giampaolo Morini - E' ammissibile l'applicazione analogica alle srl dell'art. 2394 c.c., in virtù del disposto generale ex art. 2043 c.c. Lo ha affermato il tribunale di Lucca nella sentenza n. 1683/2017 (sotto allegata), confermando la responsabilità degli amministratori - liquidatori di una società a responsabilità limitata per aver posto in essere una condotta, inosservante degli obblighi su di loro gravanti di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, lesiva degli interessi dei creditori sociali.

Il fatto

La società procedente era creditrice nei confronti di una srl in liquidazione per fornitura merci. Quest'ultima veniva posta in scioglimento e liquidazione con contestuale nomina del liquidatore. Il giorno successivo alla messa in liquidazione, veniva costituita una nuova srl, mantenendo la stessa sede ed oggetto sociale. Le due società avevano dunque in comune la medesima organizzazione aziendale, intesa come complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa ex art 2555 c.c.

Il creditore, conveniva quindi in giudizio l'amministratore/liquidatore della prima srl ex art. 2394 c.c.

La decisione del tribunale di Lucca

Il Tribunale di Lucca accoglieva la domanda attrice ritenendo ammissibile sia l'applicazione analogica alle srl dell'art. 2394 c.c. e comunque in virtù del disposto generale di cui all'art. 2043 c.c..

Il Tribunale, riteneva inoltre ammissibile anche alla luce del disposto di cui all'art. 2486 c. 2 c.c. atteso che la condotta censurata da parte attrice è stata posta in essere dagli amministratori - liquidatori della società in una fase immediatamente successiva alla messa in liquidazione della società.

In definitiva il Tribunale rilevava la responsabilità dei convenuti per aver posto in essere una condotta inosservante agli obblighi gravanti sugli amministratori di conservazione della integrità del patrimonio sociale, lesiva degli interessi dei creditori sociali

La responsabilità degli amministratori/liquidatori nelle srl

Quanto all'applicazione dell'art. 2394 c.c., nessun dubbio esisteva sull'ammissibilità di un'azione diretta contro gli amministratori di una s.r.l. da parte dei creditori anteriormente alla riforma del 2003 poiché dette azioni erano espressamente richiamate dal secondo comma dell'art. 2487 c.c. Oggi risulta eliminato ogni richiamo alla disciplina della s.p.a.; malgrado ciò si ritiene sussista ugualmente la responsabilità diretta e personale dell'amministratore della s.r.l. nei confronti dei creditori sociali quando il patrimonio sociale risulti in conseguenza della sua mala gestio insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

Depongono in tal senso innanzitutto una serie di indizi testuali quali: la previsione dell'art. 2477 c.c. che richiama, in ipotesi di collegio sindacale obbligatorio per le s.r.l., le disposizioni in tema di società per azioni, tra cui rientra l'art. 2407 c.c. che, all'ultimo comma richiama l'art. 2394 c.c. sulla responsabilità verso i creditori (non sarebbe ragionevole ipotizzare una responsabilità dei sindaci per culpa in vigilando sugli amministratori ed un'esenzione di costoro, danneggianti diretti, Ambrosini, La responsabilità degli amministratori nella nuova s.r.l. in Le Società, 2004, 3, 293 e ss..); l'art. 2486, II comma, c.c., che prevede per tutte le società di capitali che gli amministratori, nella fase della liquidazione, sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori sociali e dei terzi per gli atti e le omissioni incidenti sulla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (non sarebbe ragionevole prevedere la responsabilità verso i creditori solo nella fase della liquidazione); le analoghe disposizioni di cui agli artt. 2485 c.c. e 2491, ultimo comma, c.c. anch'esse valide per tutte le società di capitali.

L'argomento più convincente appare tuttavia situarsi più a monte sul piano dell'interpretazione estensiva, più che analogica, della norma racchiusa nell'art. 2394 c.c. Al riguardo vale la pena di ricordare che esse sono gli unici due criteri ermeneutici positivizzati dal legislatore per accertare la voluntas legis, guidando l'interprete nella risoluzione tanto del vuoto normativo quando del caso dubbio. E' del resto noto che l'abrogazione espressa di un rinvio, per quanto possa tradire l'intenzione del legislatore di restringere l'ambito applicativo di una norma, può rimanere senza effetto laddove l'intero sistema imponga di ritenere quella norma obiettivamente vigente. A tale stregua, attese la similarità dei casi e la sostanziale identità di ratio, di tutela del ceto creditorio e la natura non certo eccezionale della norma de qua (si consideri, peraltro, che l'eccezionalità è ostativa ex art. 14 delle preleggi all'interpretazione analogica e non già a quella estensiva), deve concludersi per l'applicazione diretta della norma di cui all'art. 2394 c.c. anche a ai creditori sociali di s.r.l. La giurisprudenza prevalente si conforma alla corrente maggioritaria in dottrina, affermando la responsabilità degli amministratori ex art 2394 c.c.: il Tribunale Vicenza, con ordinanza del 26.07.2010, ha confermato l'estensione all'amministratore di s.r.l. della responsabilità ex art 2394 c.c. il Tribunale di Roma sez. II, 17.12.08 ha statuito. "Anche dopo le modifiche recate dal d.lgs. n. 6 del 2003… gli amministratori di società a responsabilità limitata sono - al pari di quelli delle società per azioni - responsabili ai sensi dell'art. 2394 c.c. verso i creditori sociali per il pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, in conseguenza delle violazioni ai propri doveri di conservazione del patrimonio medesimo derivanti dall'atto di preposizione gestoria, e che abbiano reso insufficiente il patrimonio per la soddisfazione dei creditori sociali"

Si ricorda ancora il Tribunale di Napoli, 11.11.2004 che afferma quanto segue "Dopo l'entrata in vigore del d.lg. n. 6 del 2003, pur in difetto di un'esplicita disposizione normativa, gli amministratori continuano a rispondere dei danni subiti dai creditori associati per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio della società ai sensi dell'art. 2043 c.c."

Il Tribunale di Pescara, con sentenza del 15.11.2006 rileva che "In tema di' responsabilità verso i creditori sociali l'art. 2394 c.c., dettato in materia di s.p.a., deve ritenersi applicabile, anche dopo la riforma e nonostante il silenzio dell'art. 2476 c.c., nei confronti degli amministratori di s.r.l"

In conclusione, deve ritenersi legittima e costituzionalmente orientata una interpretazione delle norme che prevedono l'applicazione analogica dell'art. 2394 c.c. agli amministratori di srl considerando la eadem ratio che presidia le ragioni creditori sia nella s.p.a. sia nelle s.r.l, considerando le medesime limitazioni cui è soggetta la responsabilità dei soci. In questo senso la responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali rappresenta un necessario e irrinunciabile strumento di bilanciamento in funzione della limitazione della responsabilità dei soci per i debiti sociali, tendente a disincentivare comportamenti irresponsabili da parte di chi gestisce l'impresa sociale. Quindi si deve prendere atto che nelle S.r.l. così come nelle S.p.A. è prevista la responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori per la violazione di quegli obblighi specifici che su essi gravano quando si determini una causa di scioglimento. Ed allora è la logica sistematica che porta ad affermare che nelle società di persone i soci e gli amministratori sono responsabili personalmente con il loro patrimonio dei debiti sociali e nelle società di capitali lo sono le società stesse, con il loro patrimonio, e in caso di "mala gestio" lo sono gli amministratori; osservazioni che depongono a favore di un'applicazione analogica dell'articolo 2394 c.c. anche nei confronti degli amministratori di S.r.l. (ovviamente sussistendo i comportamenti censurabili).

In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere che la novella del 2003 abbia inteso introdurre un principio di impunità per gli amministratori di S.r.l., cosa che per i motivi sopra esposti non si condivide, all'odierna ricorrente, quale terzo danneggiato, rimarrebbe comunque il riconoscimento derivante dall'articolo 2476 c.c., sesto comma, c.c. secondo il quale in ogni caso non può essere pregiudicato il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sia stato direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori.

Nonostante nell'art. 2476 c.c. non venga espressamente prevista un'azione di responsabilità esperibile dai creditori sociali nei confronti degli amministratori, né vi sia alcun riferimento all'art. 2394 c.c. in tema di società per azioni, è da ritenersi tuttavia sussistente una responsabilità degli amministratori di S.r.l. anche nei confronti dei creditori sociali.

Tale responsabilità deriva, innanzitutto, dall'applicazione dei principi generali: i creditori sociali potrebbero infatti o surrogarsi nei diritti della società, proponendo, in luogo di quest'ultima, l'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo, o far valere una responsabilità da atto illecito (art. 2043 c.c.) per il danno ingiusto causato da amministratori che abbiano agito con colpa o dolo in violazione dei doveri ad essi imposti.

Presupposto dell'azione diretta del socio e/o del terzo è quindi l'esistenza di un danno che incida direttamente e immediatamente nella sfera patrimoniale di tali soggetti (Trib. Roma 22 maggio 2007; Cass. civ., Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8359; Trib. Palermo, 9 settembre 2006.)e che sia imputabile ad un comportamento doloso o colposo degli amministratori, da questi posto in essere nell'esercizio del loro ufficio o al di fuori dello stesso.

Tale azione ha natura extracontrattuale e rappresenta una species di quella generale da fatto illecito ex art 2043 c.c. (Cass. civ., Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8359.)

Avv. Giampaolo Morini

Corso Garibaldi 7

55049 Viareggio (LU)

giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it

Trib. Lucca Sent. 1683/2017

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