Per la Cassazione n. 7310/2002 un rapporto di lavoro subordinato può trasformarsi in lavoro autonomo se vengono effettivamente variate le mansioni
Un rapporto di lavoro subordinato può trasformarsi in lavoro autonomo se vengono effettivamente variate le mansioni. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (sentenza n. 7310/02) precisando che a tal fine è necessario un apposito negozio novativo che esprima l'univoca volontà delle parti di cambiare il regime giuridico e il nomen iuris del rapporto.

Oltre a questo, affinché si perfezioni la trasformazione, è necessario che vi sia un effettivo mutamento dello svolgimento delle prestazioni (ancorché identiche nel contenuto) come conseguenza del venire meno del vincolo di assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro.


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