Le Sezioni Unite Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 12793/2005) risolvendo il contrasto sorto in materia hanno accolto l'orientamento secondo il quale "i parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla legge (art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765) non sono soggetti ad alcun diritto d'uso da parte degli acquirenti delle singole unità immobiliari dell'edificio, sicchè il proprietario originario del fabbricato può legittimamente riservarsi, o cedere a terzi, la proprietà di tali parcheggi, purchè nel rispetto del vincolo di destinazione nascente da atto d'obbligo".
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