La Cassazione conferma che anche per il bollo auto vale il principio stabilito dalle Sezioni Unite per i crediti tributari

di Lucia Izzo - La Corte di Cassazione intervenire nuovamente sul tema della prescrizione delle cartelle esattoriali escludendo che la prescrizione decennale si possa applicare alla tassa automobilistica. Con la sentenza n. 20425/2017, infatti, gli Ermellini sono tornati a esprimersi sulla questione dell'applicabilità o meno del termine decennale ordinario o del termine breve previsto per la prescrizione del tributo.

Cartelle esattoriali: termine breve o decennale?

Nonostante sia pacifico che il pagamento del tributo in sé si prescriva dopo tre anni, non sono mancante tesi discordanti in merito alla prescrizione delle cartelle di pagamento: in sostanza le Regioni hanno sostenuto nel tempo, al fine di implementare la riscossione del tributo, che alla cartella esattoriale relativa al mancato pagamento del bollo auto, non impugnata entro 60 giorni dalla notifica, si applicasse l'ordinario termine decennale ex art. 2946 del codice civile.

In pratica, laddove la Regione avesse notificato l'avviso di accertamento tempestivamente (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello cui si riferisce la somma contestata) e il destinatario non avesse impugnato e neppure pagato quanto dovuto, il Fisco avrebbe potuto pretendere il pagamento entro i successivi dieci anni e non nel termine di rpescrizione breve previsto per il tributo.

Cartelle esattoriali bollo auto: prescrizione breve

Sul punto, tuttavia, le Sezioni Unite si sono espresse con la sentenza n. 23397/2016 spiegando che le previsioni contenute nell'art. 2953 c.c. (dove si parla di prescrizione decennale) riguardano le "sentenze di condanna passate in giudicato" (per approfondimenti: Prescrizione cartelle esattoriali: quando il fisco non ha più il diritto di chiederci soldi).

Per i giudici della Suprema Corte, la scadenza del termine perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione, avrebbe infatti prodotto unicamente l'effetto della irretrattabilità del credito, senza alcuna conversione del termine prescrizionale breve in quello decennale.

Nota di redazione: Il testo pubblicato dall'autore è stato rettificato dalla redazione perché si indicava un termine di prescrizione ridotto da 10 a 5 anni invece che ridotto da 10 a 3 anni.

La Cassazione, nel provvedimento in esame, richiama una precedente pronuncia delle Sezioni Unite dove si chiarisce che "il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo». Per questo spiega la Cassazione "ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo". Nel caso di specie dunque trattandosi della riscossione di una tassa automobilistica la prescrizione è triennale. Per maggiori dettagli si allega il testo della sentenza.

Qui di seguito il testo della sentenza


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- omissis -

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 26240-2015 proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza n. 4136/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 15/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del di.. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
La CTR del Lazio, con sentenza n. 4136/01/2015, depositata il 15 luglio 2015, non notificata, accolse l'appello proposto nei confronti di (omissis) S.p.A., dalla sig.ra (omissis), che si doleva della pronuncia a sé sfavorevole resa dalla CTP di Roma, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di intimazione di pagamento per tassa automobilistica relativa all'anno 2001.
Avverso la pronuncia della CTR l'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
L'intimata non ha svolto difese.
Con l'unico motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c. e dell'art. 2953 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha escluso che la mancata impugnazione della cartella di pagamento, in relazione alla quale era stato poi emesso l'avviso d'intimazione impugnato, avesse comportato l'applicabilità nella fattispecie del termine ordinario decennale di prescrizione.
Il motivo è da ritenersi manifestamente infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 17 novembre 2016, n. 23397), hanno, per quanto in questa sede rileva, statuito che «il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti — in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo», di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nella fattispecie in esame, avente ad oggetto riscossione di tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dall'art. 5 comma 51 del d. I. n. 953/1982, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 53/1983 e modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2/1986 convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 60/1986, la decisione della CTR in questa sede impugnata è conforme al succitato principio di diritto, non comportando la mancata impugnazione della cartella nei termini l'applicabilità del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell'intimazione di pagamento.
Il ricorso va dunque rigettato.
Nulla va statuito quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l'intimata svolto difese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 ap e 2017
DEPOSTATO IN CANCELLERIA 25 AGOSTO 2017


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