La notifica a mezzo servizio postale di un atto giudiziario, non consegnato personalmente al destinatario, si perfeziona soltanto alla data della notizia che l'ufficio postale dà a mezzo della raccomandata informativa

di Mirco Dei Fiori - Con la sentenza n. 19730 del 14 settembre 2016, la Suprema Corte di Cassazione, seconda sezione civile, è tornata nuovamente a pronunziarsi sul perfezionamento della notifica effettuata a mezzo del servizio postale quando il plico non viene consegnato nelle mani del destinatario, stabilendo che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 31/2008, "il procedimento notificatorio attende, per il suo completamento, l'ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva, costituito dall'invio al destinatario del medesimo, a cura dell'agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto".

In altre parole, ad avviso della Corte, il perfezionamento della notificazione a mezzo del servizio postale non coincide più con la consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, seppur abilita a riceverlo, bensì decorre dalla data della notizia che l'ufficio postale dà al destinatario medesimo a mezzo della ben nota raccomandata informativa.

L'importanza di tale ulteriore adempimento formale, aveva precedentemente portato la giurisprudenza di legittimità ad affermare, anche, che "l'omessa attestazione della spedizione della lettera raccomandata prevista dall'ultimo comma dell'art. 7 costituisce, non una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario" (Cass. civ., Sez. V, 25 gennaio 2010, n. 1366; Cass. civ., Sez. Lav., 21 agosto 2013, n. 19366).

In linea con il richiamato orientamento, la Corte ha concluso che "ove oggetto della notificazione a mezzo del servizio postale sia una sentenza e il piego che la contiene sia consegnato, non personalmente al destinatario, ma ad un terzo abilitato a riceverlo, il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 cod. proc. civ., decorre dalla data di perfezionamento della notificazione, coincidente, non con quella della consegna del piego, ma con il momento, successivo, della spedizione, al destinatario medesimo, della prescritta lettera raccomandata informativa a cura dell'agente postale".

Cos'è la comunicazione di avvenuta notifica

La comunicazione di avvenuta notifica (comunemente nota come C.A.N.) rappresenta una raccomandata, senza ricevuta di ritorno, che viene inviata dalle Poste ogni qualvolta l'agente notificatore consegni un plico contenente un atto giudiziario o stragiudiziale a una persona diversa dal destinatario. In questo modo, quest'ultimo è messo nella condizione di sapere che un soggetto terzo è in possesso di una raccomandata a lui destinata.

La disciplina della raccomandata informativa, per ciò che concerne la notifica effettuata attraverso il servizio postale, è sancita dall'art. 7 della legge n. 890 del 20 novembre 1982, secondo cui "L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario".

L'art. 36, comma 2-quater, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008, ha introdotto una cautela ulteriore, aggiungendo al citato art. 7 un comma, l'ultimo, con cui si prevede che "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".

L'art. 139 c.p.c., invece, disciplina la notifica degli atti processuali mediante ufficiale giudiziario e prevede che "Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l'originale, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata".

La successione preferenziale delle persone alle quali, in virtù del secondo e terzo comma dell'art. 139 c.p.c., può essere consegnata, in caso di assenza del destinatario, la copia dell'atto da notificare, è tassativa. Da tale principio deriva la nullità della notificazione se non è specificamente indicata, nella relata, la ragione per la quale l'atto non è stato consegnato al destinatario a mani proprie o ad alcuna di quelle persone che nell'ordine tassativo precedono quella che viene indicata come consegnataria nella relazione di notifica (Cass. civ. sent. n. 1131/1988; sent. n. 4739/1998).

L'onere probatorio incombe sul notificante, soprattutto se (come spesso accade) non risulti menzione, nella relata di notifica, della ricerca degli altri soggetti abilitati a ricevere l'atto ai sensi del citato art. 139 c.p.c. (Cass. Civ. sent. n. 5637/1988).

Tale principio, come ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 1097 del 2000, vale anche per la notificazione a mezzo del servizio postale.

Ancora la Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 8214 del 2005, ha precisato che l'ufficiale notificante deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate ad avere l'atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali è, ivi, tassativamente stabilita (nel medesimo senso, anche, Cass. Civ., Sent. n. 6101/2006).

L'importanza di tale ulteriore adempimento ha portato la giurisprudenza di legittimità ad una precisazione ulteriore: se la raccomandata informativa non viene ricevuta o, comunque, non giunge al domicilio del destinatario dell'atto, ovvero non viene fornita alcuna prova circa la notifica e la consequenziale ricezione della stessa, non può considerarsi perfezionato il procedimento di notifica.

In particolare, gli ermellini hanno sostenuto che "ai fini della validità della notifica di un atto processuale [...] è necessario che il notificante comprovi l'avvenuta ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata confermativa dell'effettivo compimento di tutte le formalità previste dalla norma […]. Non è, infatti, più sufficiente a tal fine […] la mera spedizione di detta raccomandata informativa al destinatario, non accompagnata dal deposito della cd. ricevuta di ritorno" (Corte di Cassazione, sentenza n. 11993/11 del 31/05/2011).

La violazione del richiamato principio è di tale gravità che la notifica non è considerata soltanto nulla ma, addirittura, inesistente con la conseguenza che la pretesa dell'Erario non può considerarsi legittimamente avanzata.

Differenza con la Comunicazione di Avvenuto Deposito (Cad)

Da non confondere con la comunicazione di avvenuta notifica (di cui si è appena detto), è la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), che rappresenta, invece, una raccomandata con avviso di ricevimento che viene spedita dall'agente postale quando non sia stato possibile notificare l'atto giudiziario per assenza del destinatario o di altre persone idonee al ritiro.

La disciplina normativa di tale comunicazione - racchiusa nell'articolo 8 della legge 890/92 - prevede che trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D., senza che il destinatario o un suo incaricato abbia curato il ritiro del piego, l'avviso di ricevimento della raccomandata che contiene l'atto, viene restituita al mittente e l'atto si intende regolarmente notificato per "compiuta giacenza".

Nel caso in cui il destinatario dovesse ritirare il plico prima della scadenza dei 10 giorni, l'atto si intenderà notificato il giorno del ritiro.

Entrambi gli avvisi di ricevimento (quello della CAD e quella del plico che contiene l'atto) devono essere restituiti a chi ha richiesto la notifica.

Il piego rimane depositato presso l'ufficio postale a disposizione del destinatario per sei mesi, trascorsi i quali viene restituito al mittente.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 346 del 23 settembre 1998, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della Legge 890/1982 nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego, venisse data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento. La Corte ha, altresì, dichiarato la illegittimità del medesimo articolo nella parte in cui prevedeva che il piego venisse restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.

Successivamente le SS.UU. della Corte di Cassazione, con la sentenza n.1418 del giorno 1 febbraio 2012, hanno precisato che "Il termine di dieci giorni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3, lettera c), numero 3, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, entrato in vigore il 17 marzo 2005 - secondo il quale, nel caso in cui il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale preposto alla consegna non sia stato ritirato dal destinatario, "la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma..." - deve essere qualificato come termine "a decorrenza successiva" e computato, secondo il criterio di cui all'art. 155, primo comma, c.p.c. escludendo il giorno iniziale (data di spedizione della lettera raccomandata di cui allo stesso art. 8, comma 2) e conteggiando quello finale".

Ha, altresì, chiarito la Corte che il medesimo termine di dieci giorni deve intendersi compreso fra i "termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza", di cui all'art. 155, quinto comma, c.p.c., aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera f) della legge 28 dicembre 2005, n. 263 entrato in vigore il 1 marzo 2006, con la conseguenza che il dies ad quem del termine medesimo, ove scadente nella giornata del sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto del quinto e del quarto comma dello stesso art. 155 c.p.c.

Mirco Dei Fiori

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