La Cassazione conferma l'assegno alla ex moglie in relazione alla sua età e alle sue condizioni economiche

di Lucia Izzo - Va riconosciuto l'assegno divorzile alla ex moglie che vive in una condizione più "dimessa" rispetto al marito, ma, in particolare, va tenuto conto della sua età, delle peggiorate condizioni fisiche e delle sue energie non più giovanili.


Lo ha disposto la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 19721/2017 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un uomo che aveva impugnato le condizioni della separazione giudiziale nella parte in cui, tra l'altro, veniva obbligato all'assegno divorzile a favore della ex moglie.


La Corte d'Appello aveva respinto la sua richiesta, così come quella della moglie di ripristinare la misura precedente dell'assegno in suo favore (fissata a 2mila euro poi ridotti a 1500 mensili), ma, come evidenziano gli Ermellini, i giudici a quo hanno altresì indicato gli elementi positivi del proprio motivato convincimento quanto ai presupposti del diritto all'assegno di mantenimento divorzile.

Assegno divorzile alla ex moglie non più giovane

Si è tenuto conto, in particolare, di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11504/2017 (per approfondimenti: Assegno divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita) ed è stato rilevato che l'ex coniuge appare in una condizione economica complessivamente "più dismessa" rispetto al marito, ma sopratutto incisa, sotto il profilo dell'indipendenza economica stessa, da fattori quali le peggiorate condizioni fisiche, l'età e le energie non più giovanili.


Si tratta di elementi che giustificano la conferma della misura di contribuzione, posto che la più recente giurisprudenza ha abbandonato il pluriconsolidato parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ritenendo che debba, invece, considerarsi l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge che lo richiede, posta la natura "assistenziale" dell'assegno divorzile.


Un indirizzo seguito anche dalla giurisprudenza di merito: il Tribunale di Roma, nella recente sentenza n. 11723 dello scorso 8 giugno (per approfondimenti: Divorzio: assegno solo se l'ex coniuge ha bisogno) ha precisato che va abbandonata la originaria tesi che individuava i presupposti dell'assegno divorzile nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare).


Il riconoscimento dell'assegno, invece, va ricollegato esclusivamente all'accertata inadeguatezza dei mezzi economici di cui dispone il coniuge e alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale).

Cass., VI sez. civ., ord. 19721/2017

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