Osserva l' autorità giudicante di non avere potere di cognizione in materia. Infatti ai sensi degli artt. 3 e 62 del r.d. 1214/1934 la Corte dei conti ha giurisdizione sulle controversie che investano il diritto a pensione ovvero la misura la decorrenza della stessa, e degli assegni accessori, mentre non rientrano nell' ambito della sua cognizione tutte le questioni relative al rapporto di servizio. Secondo il giudice di legittimità il magistrato contabile ha potere in ordine a tutte le questioni relative al sorgere, al modificarsi del diritto al trattamento di quiescenza ed alla sua quantificazione, si estende a tutte le questioni connesse, quali l' attribuzione di assegni accessori (Cass. 6 novembre 1989 n. 4623 e 3 febbraio 1989 n. 662), la ricongiunzione dei periodi assicurativi (Cass. 6 maggio 1993 n. 5247), il riconoscimento in via autonoma del diritto agli interessi legali ed alla rivalutazione in ordine alla ritardata erogazione del trattamento (Cass. 17 gennaio 1994 n. 375), nonché ai provvedimenti di recupero delle somme erogate in eccedenza dall'Amministrazione (Cass. 20 aprile 1994 n. 3733). LaPrevidenza.it, 31/08/2005
(Corte dei Conti Toscana, Sentenza 20 giugno 2005 n° 406)

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