Nel merito, le pretese avanzate con i ricorsi in esame sono infondate. Invero è pacifico in giurisprudenza ( cfr. Sezione seconda giurisdizionale n.10/2004 ) che l'ausiliaria sia una posizione congedo ( cui sono riconnessi particolari obblighi che non ne mutano lo status di quiescenza), che si stabilisce quando il militare abbia raggiunto la anzianità di servizio per transitarvi o si siano verificate altre circostanze che hanno determinato la inidoneità del medesimo al servizio permanente. Trattandosi di posizione di congedo, cui è riconnesso il trattamento di quiescenza liquidabile secondo la normativa vigente all'atto in cui essa si verifica, devesi negare che ai ricorrenti, transitati in ausiliaria e collocato in pensione prima del 1°.1.1995, possa applicarsi il terzo comma dell'art. 15 della l. n. 724/1994, il quale prevede per il personale cessato dopo tale data, il beneficio della inclusione nella base pensionabile della indennità integrativa speciale; con la conseguenza che l'aumento del 10% dell'ammontare della pensione privilegiata ordinaria non può essere riferito alla pensione normale comprensiva della i.i.s. LaPrevidenza.it, 24/08/2005
(Corte dei Conti Toscana, sentenza 15 giugno 2005 n° 361)

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