Sulla materia, tuttora oggetto di contrastante giurisprudenza, si sono pronunciate anche le SS.RR. di questa Corte con la sentenza 14 gennaio 1999, n. 1/QM nella quale si è affermato che la disposizione suddetta costituisce una trasposizione sul piano speciale del principio generale della repetitio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ., applicabile ai rapporti paritetici ed ai relativi giudizi sottostanti, in forza del quale la ripetizione dell'indebito è generalmente ammessa, senza che rilevi la natura e la scusabilità dell'errore nell'avvenuto pagamento, essendo sufficiente allo scopo la inesistenza di una legittima causa solvendi. Quanto alla buona fede del pensionato nella percezione delle somme, è stato precisato che essa, benché irrilevante ai fini dell'impedimento dell'azione di recupero, deve peraltro trovare idonea considerazione in sede di determinazione delle modalità di recupero, al fine di evitare al pensionato ogni eccessivo ed ingiustificato disagio. LaPrevidenza.it, 25/08/2005
(Corte dei Conti Marche, sentenza 2 maggio 2005 n° 292)

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