Cos'è il factoring, com'è disciplinato e come funziona. Guida al contratto di factoring con la giurisprudenza della Cassazione in materia

Avv. Daniele Paolanti - Con il termine factoring si intende una figura contrattuale di derivazione anglosassone in virtù della quale un imprenditore specializzato, c.d. factor, si impegna a seguito di una commissione ordinatagli da un'impresa cliente a fornire una serie di servizi relativi alla gestione di crediti da tale ultima impresa vantati nei confronti della propria clientela e derivanti dalla sua attività imprenditoriale (1).

Normalmente accade che il factor conceda finanche una prestazione professionale ultronea consistente nella c.d. anticipazione finanziaria rispetto alla scadenza dei crediti ceduti pari ad una parte del loro valore nominale. Il factor può svolgere, e nella prassi sovente accade, anche la funzione assicurativa, ovvero accollarsi il rischio dell'inadempimento di uno o più debitori dell'impresa stessa.

Come funziona il factoring

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La prassi prevede un ampio ricorso all'istituto della cessione del credito e, quindi, l'impresa cliente cede in massa i propri crediti che vanta o che vanterà nei confronti dei propri clienti (2).

Così operando si rendono possibili due operazioni: da un lato l'anticipazione finanziaria

cui sopra si è fatto cenno e dall'altro la gestione dei crediti dal factor. L'anticipazione finanziaria richiede l'impiego di risorse da parte del factor che normalmente questi recupera portando all'incasso i crediti ceduti. L'impresa cliente potrebbe anche richiedere al factor di essere sollevata dall'inadempimento dei creditori ed in tal caso la cessione dei crediti avverrà pro soluto (quindi nell'ipotesi di insolvenza il factor non potrà pretendere nuovamente che gli vengano resi gli anticipi già erogati).

Come è disciplinato il factoring

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Dapprima riportiamo, per completezza espositiva, il disposto dell'art. 1260 c.c. rubricato "cedibilità dei crediti", ai sensi del quale: "Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione". La norma de qua è stata novellata dalla legge 52 del 21 febbraio 1991 recante "Disciplina della cessione dei crediti di impresa" il cui articolo 1 così prevede: "1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni: a) il cedente è un imprenditore; b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; c) il cessionario è una società o un ente, pubblico o privato, avente personalità giuridica, sempre che, in ogni caso, l'oggetto sociale preveda anche l'acquisto di crediti di impresa, e il cui capitale sociale o il fondo di dotazione sia non inferiore a dieci volte il capitale minimo previsto per le società per azioni. 2. Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1".

La cessione dei crediti

Ai sensi della suddetta normativa i crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno, con la precisazione che i crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa. Ai sensi dell'art. 3, inoltre, la cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi. La cessione dei crediti in massa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, se è indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel comma 3 (che dispone, come anticipato, "La cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi").

La giurisprudenza in materia di factoring

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Ecco una serie di pronunce della Suprema Corte in materia di factoring:

Cassazione n. 32788/2019

La disciplina del regio decreto 2440/1923 sulla contabilità pubblica non si applica agli enti territoriali (ex. Ipab) giacché riferita solo allo Stato e alle sue articolazioni.

Cassazione n. 11589/2019

La legge n. 52/2011, recante "Disciplina della cessione dei crediti di impresa", all'art. 6 prevede che "il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria prevista dall'art. 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 267". Tale azione, tuttavia, "può essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore trovi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario".

Cassazione n. 11202/2019

La cessione del credito è un contratto a prestazioni corrispettive giacchè, a fronte dell'apporto anticipato di liquidità, il cedente paga al cessionario un prezzo concordato, detraendolo dall'importo del credito anticipato, per cui la scelta del contraente da parte di un organismo pubblico deve avvenire attraverso la procedura dell'evidenza pubblica, che assicura il rispetto dei principi imperativi di imparzialità e buon andamento della P.A., di cui all'art. 97 Cost., nonché la concorrenza (ex art. 117, comma 2, lett. e, Cost.), realizzando così sia l'interesse pubblico al miglior vantaggio economico che, ai soggetti abilitati, il diritto di esercitare la propria attività economica senza alcuna discriminazione. .

Cassazione n. 10833/2017

In tema di contratto atipico di "factoring", la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà. Ne discende che il debitore ceduto può opporre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che riguardano fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al "factor" cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto una volta acquisita la notizia della cessione il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario.

Cassazione n. 24657/2016

In tema di cessione del credito, la cui disciplina - come dianzi detto - è applicabile al factoring, si è osservato che il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore, ma, qualora dopo la cessione intervengano fatti incidenti sull'entità, esigibilità ed estinzione del credito, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto. Pertanto, perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi.

Cassazione n. 19716/2015

Il contratto di factoring si configura come una convenzione atipica, il cui nucleo essenziale è costituito dall'obbligo assunto da un imprenditore (cedente o fornitore) di cedere ad un altro imprenditore (factor) la titolarità dei crediti derivanti dall'esercizio dell'impresa, pro soluto o pro solvendo, con effetto traslativo variabile nel tempo a seconda del modo di atteggiarsi dell'accordo, in quanto riconducibile al momento dello scambio dei consensi nel caso in cui la cessione sia globale ed abbia ad oggetto crediti esistenti, ovvero al momento in cui gli stessi vengano ad esistenza se si tratta di crediti futuri, o ancora al momento del perfezionamento della cessione, qualora la convenzione preveda la necessità di trasmettere i singoli crediti con distinti negozi. Com'è noto, le funzioni economiche del contratto sono molteplici, essendo lo stesso caratterizzato di regola dalla compresenza di plurime operazioni, quali appunto la cessione di uno o più crediti (con le possibili varianti del finanziamento in favore dell'impresa, attraverso anticipazioni o smobilizzi, e dell'assunzione del rischio dell'insolvenza) e l'assunzione da parte del factor di obbligazioni non strettamente inerenti alla cessione, aventi ad oggetto la gestione dei crediti; è stato tuttavia precisato che la qualificazione del contratto non dipende dagli effetti pratico-economici, ma da quelli giuridici, dovendosi accertare il risultato concreto perseguito dalle parti, e, segnatamente, se le stesse abbiano optato per la causa vendendi o per la causa mandati o per altra ancora e se la cessione del credito abbia funzione di garanzia ovvero funzione solutoria, nonchè se vi sia stato trasferimento dei crediti ovvero se le parti abbiano voluto soltanto il conferimento di un mandato in rem propriam.

(1, 2) Torrente - Schlesinger, Manuale di diritto privato, Ventiduesima edizione, Giuffrè Editore, p. 413, 414, 2016

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

Foto: 123rf.com
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