La questione di legittimità sollevata appare quindi a questo Giudice manifestamente infondata con riguardo al contrasto genericamente indicato con gli artt. 3, 36, 38 della Costituzione. La previsione del termine del 15 ottobre 1993, assunto dal legislatore a momento temporale di riferimento ai fini della individuazione delle cessazioni dal servizio da sottrarre all'applicazione delle nuove disposizioni sulla riduzione dei trattamenti pensionistici anticipati, non si appalesa discriminatoria né irrazionale. La scelta legislativa di attribuire rilevanza al momento dell'accoglimento delle dimissioni e di fissare un termine (15 ottobre 1993) di necessario riferimento per regolare il passaggio al nuovo regime dei pensionamenti anticipati, appare del tutto razionale ancorando il termine all'accoglimento, e non alla presentazione, delle dimissioni ed essendo retroattivo. Deve riconoscersi infatti al legislatore il potere di innovare (anche con effetti peggiorativi) nella disciplina legale in vigore in vigore in materia previdenziale, ed il riferimento all'accoglimento delle dimissioni quale discrimine fra vecchio e nuovo regime trova, sul piano giuridico, plausibile spiegazione nella natura costitutiva dell'effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego propria del relativo provvedimento amministrativo, rispetto al quale la volontà del dipendente costituisce solamente il presupposto necessario (TAR Veneto - Sez. I^, 31.12.1987, n. 1085). La soluzione predisposta dal Governo
corrisponde, su un piano di razionalità, all'esigenza, emergente anche in sede di lavori preparatori, di evitare abusi possibili con il riferimento alla data di presentazione della domanda. LaPrevidenza.it, 25/07/2005
(Corte dei Conti Veneto, Sentenza 4 maggio 2005 n° 826)

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