? Ne consegue, come effetto, però soltanto che è inibita alla parte ricorrente la possibilità di proporre nuovamente dinnanzi al giudice contabile lo stesso ?petitum? cioè la questione della dipendenza della denunciata infermità cardiaca da causa di servizio. Gli effetti del giudicato, infatti, nel caso all'esame non si ripercuotono sul merito della questione che, è bene dirlo, riguarda la pretesa pensionistica rivolta ad ottenere, attraverso il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il trattamento privilegiato. Infatti, nonostante l'avviso diverso del primo giudice, in fattispecie la ricorrente con il ricorso del 16 maggio 1995 chiedeva che venisse accolta la propria istanza di concessione del trattamento di privilegio per l'infermità miocardia ipertensiva. L'oggetto del presente giudizio riguarda quindi un diverso petitum rispetto a quello esaminato dalla sentenza passata in giudicato 6603191 e cioè la concessione della pensione di privilegio non richiesta con il precedente ricorso. LaPrevidenza.it, 24/07/2005
(Corte dei Conti, Sez. III giurisd. appello, Sentenza 16 maggio 2005 n° 287)

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