Firmato oggi dal capo dello Stato, il decreto che sancisce l'obbligo delle vaccinazioni per entrare a scuola. Le novità e il testo allegato

di Marina Crisafi - Il decreto "fantasma" si è materializzato: è stato firmato oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella il decreto che introduce l'obbligo delle vaccinazioni per andare a scuola e poco fa pubblicato in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore a partire da domani.

In ogni caso, si aprirà "una fase transitoria" per tutto il 2017, ha rassicurato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, invitando a non farsi prendere dal panico visto che nei prossimi giorni dovranno essere perfezionati e formalizzate per molti istituti le iscrizioni a scuola.

"Da domani, fino al 10 di settembre - ha assicurato la ministra - ci sarà il tempo di far fronte agli adempimenti burocratici per chi, per esempio, ha smarrito le certificazioni, per chi non si ricorda dove ha messo i documenti o altro". Così come ci sarà il tempo "per fare richiesta per mettersi in regola con le vaccinazioni. Poi dal 10 di settembre al 10 di marzo, ci sarà tutto il tempo per chi non ha fatto vaccinazioni, di cominciare il percorso". Oppure "per chi ha già proceduto all'immunizzazione ma deve ancora produrre le documenti di poterlo fare". Un obiettivo quello dell'immunizzazione della popolazione, che sarà raggiunto "in due anni per alcune patologie obbligatorie - mentre - ci vorranno tre o quattro anni per altre". In ogni caso, ha concluso la Lorenzin, "con questo decreto, però, si segna una strada molto positiva per l'Italia che mette in sicurezza la collettività i cittadini, i bambini, tutti. E lo fa anche in un modo intelligente, non creando disfunzione per i cittadini che permetterà a tutti, in modo agibile, di accedere a un diritto che è quello delle vaccinazioni".

Dichiarazioni che non placano le polemiche di cittadini e associazioni, tra cui il Codacons che proprio ieri ha annunciato che presenterà un nuovo esposto alla magistratura.

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Intanto, ecco le novità del decreto e il testo (sotto allegato):

Le 12 vaccinazioni obbligatorie e gratuite

Secondo l'art. 1 del decreto n. 73/2017, "al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite" le seguenti vaccinazioni:

anti-poliomielitica;

anti-difterica;

anti-tetanica;

anti-epatite B;

anti-pertosse;

anti-Haemophilus influenzae tipo b;

anti-meningococcica B;

anti-meningococcica C;

anti-morbillo;

anti-rosolia;

anti-parotite;

anti-varicella.

Chi ha già contratto una delle malattie naturalmente (e dunque è immunizzato), come certificato dal medico curante, o dagli esiti dell'analisi sierologica, è esonerato dall'obbligo della relativa vaccinazione. Altrimenti, i 12 vaccini indicati potranno essere omessi o differiti "solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta".

Le sanzioni per i genitori che non vaccinano

I genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale nei confronti dei minori) che non osservano l'obbligo di vaccinazione sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 7.500 euro. Si salvano dalla sanzione soltanto coloro che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano nel termine indicato "a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età".

Decorso il termine, l'Asl competente segnalerà l'inadempimento dell'obbligo alla procura della Repubblica presso il tribunale dei Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza. L'autorità sanitaria potrà comunque intervenire d'urgenza ex art. 117 del d.lgs. n. 112/1998 e successive modificazioni.

Campagne di informazione sui vaccini

A partire dal prossimo 1° luglio, il ministero della salute promuoverà iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni del decreto.

Verranno avviate, di concerto col Miur, per il prossimo anno scolastico, iniziative di formazione dei docenti e di educazione degli studenti, "sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori".

A tal fine sono stanziate risorse pari a 200mila euro per l'anno 2017. Inoltre, gli importi derivanti dalle sanzioni comminate ai genitori per il 50% saranno riassegnati ai ministeri a fini di informazione e comunicazione sul tema.

Gli adempimenti delle scuole

Quanto agli adempimenti da parte delle scuole, i dirigenti scolastici dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, al momento dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse), o ancora, la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie, entro la fine dell'anno scolastico.

La documentazione comprovante le avvenute vaccinazioni può essere autocertificata e presentata entro il 10 luglio di ogni anno.

In mancanza della presentazione della documentazione, i dirigenti scolastici entro i successivi 10 giorni, dovranno segnalare il tutto all'azienda sanitaria locale, la quale, laddove non si sia già attivata, provvederà agli adempimenti di competenza.

La presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso "per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie" ma non per gli altri gradi di istruzione.

Fase transitoria

Il decreto stabilisce anche una fase transitoria, prevedendo che per il prossimo anno scolastico, la documentazione venga presentata entro il 10 settembre 2017 e che in ogni caso possa essere sostituita da un'autocertificazione; rimane fermo, comunque, che la documentazione vera e propria comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie debba essere presentata entro il 10 marzo 2018.

Decreto vaccini, n. 73/2017

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