Per la Cassazione vale il principio della necessaria unicità del rito speciale

di Valeria Zeppilli - Il procedimento al quale fare ricorso nelle controversie che hanno ad oggetto la liquidazione dei compensi degli avvocati è sempre quello sommario collegiale.

Rito sommario a prescindere dal thema decidendum

Con la sentenza numero 12847/2017 qui sotto allegata, la Corte di cassazione è infatti tornata a ribadire che sulla determinazione del rito non incide il fatto che si verta sul quantum o sull'an della pretesa creditoria: sia che la disputa riguardi la quantificazione della pretesa dell'avvocato, sia che riguardi la sua fondatezza giuridica, bisogna attivare il procedimento sommario. Ciò in quanto a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo numero 150/2011 non sussiste più la dicotomia procedurale connessa al thema decidendum ma è stato sancito il principio della necessaria unicità del rito speciale.

Se ciò emerge chiaramente dall'articolo 14 del predetto provvedimento, in tal senso va anche l'articolo 3 del medesimo decreto in base al quale deve ritenersi in ogni caso impossibile convertire il rito sommario in ordinario in corso di causa (ad esempio perché le difese della controparte dell'avvocato pongono in discussione anche l'an della sua pretesa).

Impugnazione solo con ricorso straordinario in Cassazione

Con l'occasione, i giudici di legittimità hanno altresì precisato che il provvedimento con il quale sono definite le controversie relative alle parcelle degli avvocati può essere impugnato solo con ricorso straordinario in Cassazione, mentre non è possibile rivolgersi alla Corte d'appello.

E anche ciò a prescindere dal thema decidendum, con conseguente superamento del precedente orientamento sancito con la sentenza numero 19873/2015, nella quale la dicotomia tra an e quantum era stata lasciata salva almeno per il regime di impugnabilità del provvedimento di primo grado.

Leggi anche: "Processo civile: alle controversie tra avvocato e cliente si applica sempre il rito sommario"




Corte di cassazione testo sentenza numero 12847/2017
Valeria Zeppilli

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