Per la Cassazione anche quest'ultima, e non solo la compagnia danneggiata, è soggetto passivo del reato di frode assicurativa

di Valeria Zeppilli - Il reato di frode assicurativa, previsto e punito dall'articolo 642 del codice penale, è un delitto plurioffensivo e a consumazione anticipata. La norma che lo disciplina quindi, come ricordato dalla Corte di cassazione con sentenza numero 24075/2017 del 15 maggio (qui sotto allegata), tutela, tra le altre cose, il patrimonio delle compagnie di assicurazione e comporta che la sua consumazione prescinda dall'effettiva riscossione dell'indennizzo assicurativo (essendo invece sufficiente la sola denuncia del falso sinistro).

Soggetto passivo del reato di frode assicurativa

Sulla base di tale precisazione, la Cassazione ha quindi precisato che, in ipotesi di indennizzo diretto, il soggetto passivo del reato non è solo la Compagnia gestionaria del sinistro, ma anche quella debitrice. Sia l'una che l'altra, infatti, sono direttamente coinvolte nella richiesta di liquidazione del sinistro e hanno di conseguenza interesse a che questo sia gestito correttamente e senza che il loro patrimonio sia ingiustamente depauperato in conseguenza di false denunce.

Diritto di querela

Entrambe le Compagnie, pertanto, sono titolari del diritto di querela, posto che l'articolo 120 del codice penale lo attribuisce ad ogni persona offesa dal reato, individuata con riferimento alla titolarità dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale.

Nel caso di specie, invece, il giudice dell'udienza preliminare aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di cinque soggetti imputati per il delitto di cui all'articolo 642 c.p. perché l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela, essendo stata quest'ultima proposta dalla società gestionaria e non da quella debitrice.

Alla luce della precisazione della Cassazione ora dovrà pertanto tornare sulla questione.

Corte di cassazione testo sentenza numero 24075/2017
Valeria Zeppilli

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