? Sulla base di quanto sopra accennato osserva il Collegio convenendo con quanto prospettato dai difensori di parte appellante che in fattispecie non è maturata alcuna prescrizione. Di sicuro non per il periodo tra il 2 febbraio 1996 (data di notifica del ?primo ? ricorso in primo grado a cui và riconosciuto effetto interruttivo ?istantaneo? della prescrizione ai sensi dl terzo comma dell'articolo 2945cc) ed 18 marzo 2004 (notifica del ricorso in appello questo con effetto sospensivo duraturo in quanto riferito ad un giudizio ancora in corso) in quanto fra i due ricorsi si sono interposti l'atto di diffida del 26 giugno 1997 e la notifica in data 21 febbraio 2002 del secondo ricorso in primo grado. Ma di sicuro neanche per il periodo tra la data di collocamento a riposo (1 agosto 1984) e la data di percezione dei cd ?arretrati? (26 marzo 1993) in quanto durante detto periodo il pensionato non aveva titolo per richiedere rivalutazione monetaria ed interessi legali
in quanto ?diritti? sorti solo con l'emanazione del provvedimento definitivo di pensione. La conclusione cui è giunto il Collegio rende del tutto irrilevante l'esame della richiesta contenuta nella memoria depositata il 16 febbraio 2005 richiesta peraltro inammissibile tanto per difetto di notifica a parte appellata quanto per tardività. LaPrevidenza.it, 18/07/2005
Corte dei Conti, Sez. III giurisd. appello, Sentenza 16 maggio 2005 n° 293

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