Per la Cassazione è motivata la compensazione che tiene conto della soccombenza della parte nei due precedenti gradi di giudizio

di Lucia Izzo - Legittima la compensazione delle spese se la motivazione del provvedimento è esplicita e il giudice ha tenuto conto anche della soccombenza della parte in due gradi di giudizio. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 10213/2017 (qui sotto allegata).


Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d'appello, decidendo in sede di rinvio, aveva accolto la sua domanda di condanna dell'assicuratore privato contro gli infortuni al pagamento dell'indennizzo contrattualmente pattuito, ma aveva compensato integralmente le spese di lite. 


Secondo l'uomo la compensazione sarebbe potuta essere disposta solo per gravi ed eccezionali ragioni, non ricorrenti nel suo caso. Ciononostante, il ricorso appare infondato: gli Ermellini richiamano l'orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 20598/2008) secondo cui il provvedimento di compensazione delle spese per giusti motivi deve essere motivato, la motivazione può essere esplicita o implicita e desumersi anche dal complesso della motivazione adottata.

Compensazione delle spese motivata

Pertanto, si legge nel provvedimento, la compensazione delle spese deve dirsi motivata quando le argomentazioni svolte per la statuizione di merito o di rito contengano considerazioni giuridiche di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata.


Nel caso di specie non solo la Corte d'Appello ha adottato una motivazione esplicita per compensare le spese (la difficoltà della materia e la controvertibilità della stessa), ma ha altresì dato conto di circostanze di fatto che costituiscono una valida motivazione implicita di quella compensazione.


In particolare, emerge la circostanza che il ricorrente era rimasto soccombente in due gradi di giudizio, circostanza idonea di per sé a suscitare nella controparte un ragionevole affidamento sulla fondatezza delle proprie eccezioni e, di conseguenza, a insistere nella resistenza in appello e poi in sede di legittimità.

Cass., VI sez. civ., ord. 10213/2017

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: