Ai fini dell'applicazione del rito sommario previsto dall'art. 19 d. lgs. n. 5/2003, per cause aventi ad oggetto il pagamento di una somma di danaro debbono intendersi quelle che hanno ?originariamente? ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, ancorchè non liquida, secondo la previsione dell'art. 1182 III co. c.c. (e secondo la nota giurisprudenza in argomento) e non anche le controversie che, presupponendo un accertamento preliminare (in senso lato) della nullità di un negozio conducono inevitabilmente, quale conseguenza della declaratoria di nullità, alla restituzione di somme di danaro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c. Ne consegue che il contenzioso relativo agli investimenti in strumenti finanziari, vuoi in quanto fondato sulla preliminare declaratoria di nullità dei contratti per difetto di forma, vuoi in quanto fondato sulla dedotta responsabilità degli intermediari per violazione delle norme primarie e secondarie contenute nel T.U.F. e nei Regolamenti Consob, è per sua intrinseca natura estraneo alla previsione di cui all'art. 19 D.Lgs cit.
Nella decisione

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