L'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito presso l'Inpdap, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti delle Amministrazioni statali. Rientra nella predetta gestione anche il personale del Ministero della Giustizia ? Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Nell'intesa in corso di definizione tra il Ministero della Giustizia e l'Inpdap, si conviene che, a partire dal 1° ottobre 2005, l'Istituto assuma le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale iscritto alla Cassa Trattamenti Pensionistici Stato decorrenti dalla predetta data, nonché la definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate dalla medesima data del 1° ottobre 2005.
Inpdap Circolare 1 giugno 2005 n ° 19

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