E' stata sottoposta all'attenzione di questa Direzione Centrale la problematica riguardante le somme percepite indebitamente a titolo di trattamento pensionistico e risultanti dal conguaglio tra la pensione provvisoria e quella definitiva. Nel rispetto del principio di autotutela cui deve essere sempre improntata l'azione amministrativa, con la presente si intendono impartire istruzioni volte ad adottare sistemi di recupero integrale di quanto dovuto dal pensionato, sulla base di criteri omogenei per tutto il territorio nazionale che contemplino rateazioni collegate sia all'entità che alla durata del relativo debito. Tali chiarimenti riguardano esclusivamente le cessazioni anteriori al 1° giugno 2004 per le quali sussisteva, in capo all'ente datore di lavoro l'obbligo di determinare un trattamento provvisorio.
Inpdap, Nota Operativa 1 giugno 2005 numero 22

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