Integrato il reato di minaccia anche se il bastone non è stato brandito o agitato

di Marina Crisafi - Presentarsi dal vicino con un bastone in mano perché il cane abbaia è reato. Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Cassazione (con sentenza n. 15590/2017 pubblicata il 29 marzo e qui sotto allegata) rigettando il ricorso di un uomo ritenuto responsabile con doppia conforme dei reati continuati di minaccia e ingiuria in danno dei vicini di casa e condannato alla pena di 300 euro di multa nonché al risarcimento del danno.

La vicenda si inserisce nell'ambito di cattivi rapporti di vicinato dovuti al fatto che i vicini dell'imputato avevano ognuno un cane il cui abbaiare disturbava. L'uomo, in un momento di collera, si era diretto verso la casa di uno dei due impugnando un bastone con fare intimidatorio, beccandosi quindi la condanna.

A nulla valgono i tentativi di difesa miranti a far ricondurre la condotta non al modello legale della minaccia bensì in mere frasi ingiuriose.

Quanto all'ingiuria, la S.C. dà evidenza che il fatto non è più previsto dalla legge come reato per effetto della depenalizzazione dell'art. 594 c.p. (d.lgs n. 7/2016).

Quanto alla minaccia, invece, pur non essendo inammissibile, il motivo è infondato, giacché la sentenza impugnata ha ben evidenziato come "l'impugnare un bastone verso qualcuno (così come minacciare di rovinare una festa) abbia portata intimidatoria, al di là del fatto che lo si brandisca o lo si agiti, implicando comunque la prospettazione di un male all'integrità fisica delle pp.oo.". In ogni caso, l'uomo si "salva" grazie alla prescrizione e la sentenza viene annullata senza rinvio.

Cassazione, sentenza n. 15590/2017

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