Deve escludersi che la cessione ai risparmiatori di titoli obbligazionari (nella specie obbligazioni Cirio 21DC05 8% Eur) originariamente quotati sull'euromercato rientri nell'ambito di disciplina della sollecitazione all'investimento di cui all'art. 94 t.u.l.f., ricorrendo invece l'ipotesi della negoziazione su base individuale disciplinata dagli artt. 1 co. V lett. a) e b) del t.u.l.f. e 32 del regolamento Consob n. 11522/98. Non sussiste il conflitto di interessi nell'ipotesi in cui l'operazione sia avvenuta in contropartita diretta e l'ordine d'acquisto sia stato spontaneamente conferito dal cliente ed ove non emerga che l'intermediario abbia perseguito una propria ed ulteriore finalità in contrasto con l'interesse del cliente. Va ravvisata la violazione degli artt. 21 lett. a) e b) del d. lgs. 24-2-1998 n. 58 e 28 del regolamento Consob 1-7-1998 n. 11522 nel caso di cessione a risparmiatori non esperti di titoli obbligazionari privi di rating in mancanza di prova che essi siano stati adeguatamente informati del rischio dell'operazione, costituendo il grado di solvibilità del debitore dato essenziale onde poter effettuare una scelta consapevole di investimento. Ove il cliente abbia allegato in fatto ed in diritto gli elementi da cui desumere la violazione della regola comportamentale asseritamente commessa deve ritenersi che egli abbia assolto al proprio onere probatorio ricadendo sull'intermediario, ex art. art. 23 u.c. del d. lgs. 58/98, quello di avere agito con la specifica diligenza richiesta (nel caso di specie di avere adeguatamente informato il cliente della natura speculativa delle obbligazioni). In ipotesi di acquisto di titoli destinati a confluire su un deposito cointestato a più risparmiatori l'intermediario è tenuto a valutare l'adeguatezza dell'operazione separatamente in relazione al profilo di ciascuno di essi.
Nella decisione

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