Lo ha deciso l'Ivass con il provvedimento n. 56/2017 allegato

di Roberto Paternicò - L'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto - legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" é intervenuta con il provvedimento n. 56 del 9 Febbraio 2017 (in allegato) per determinare la sospensione temporanea di 6 mesi dell'obbligo di pagamento del premio assicurativo o della rata di premio per le polizze assicurative, in essere alla data di decorrenza della sospensione, relativamente ai rami di cui all'art. 2 del D.Lgs. n.209/2005 (tutte le tipologie).

"La sospensione decorre dal 24 agosto 2016 per gli assicurati colpiti dal sisma residenti nei Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dal 26 ottobre 2016 per gli assicurati colpiti dal sisma residenti nei Comuni ricompresi nell'allegato 2 del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229" mentre nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto "la sospensione si applica solo a favore dei soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del Testo Unico di cui decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445 (c.d. Codice dell'Amministrazione digitale) con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti e che forniscano prova all'impresa di assicurazione dell'avvenuta trasmissione ai predetti enti della dichiarazione di inagibilità."

Il termine di 6 mesi "è prorogato di ulteriori 6 mesi o dell'ulteriore termine previsto dalla legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 44 recante "Proroga e definizione di termini" limitatamente ai soggetti danneggiati residenti in tutti i Comuni indicati al comma 2, inclusi quelli previsti dal comma 3, che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale con trasmissione agli enti competenti e che forniscano prova all'impresa di assicurazione dell'avvenuta trasmissione ai predetti enti della dichiarazione di inagibilità."

Detta sospensione non concerne i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione cosi come per il pagamento dei relativi premi, anche, unici ricorrenti.

In deroga agli artt. 1901 e 1924 del codice civile, fermo restando che la sospensione non ha effetti sulla durata del rapporto contrattuale quale originariamente convenuta tra le parti, "le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il medesimo periodo di sospensione, fatto salvo il conguaglio con il premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che ha diritto alla prestazione assicurativa coincide con il soggetto tenuto al pagamento del premio".

Alla scadenza del termine di sospensione, gli assicurati dovranno corrispondere i premi o le rate di premio sospesi con le stesse modalità previste nel contratto assicurativo, rateizzando la somma sospesa sulle rate successive ancora da pagare.

"Gli assicurati possono comunicare alle imprese ulteriori recapiti cui desiderano siano inviate le comunicazioni e le informazioni periodiche dovute ai termini di contratto".

Ivass: Provvedimento n. 56 del 9 Febbraio 2017
Assibot

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: