L'appello incidentale condizionato è l'appello in cui il giudice è chiamato a pronunciarsi solo nel caso in cui venga accolto, anche parzialmente, l'appello principale

Cos'è l'appello incidentale condizionato

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L'appello incidentale è quell'impugnazione proposta da una parte avverso la medesima pronuncia già impugnata da altri. Esso è, in sostanza, proposto dall'appellato nella comparsa di costituzione in appello, nel caso in cui intenda chiedere a sua volta la riforma di parti della sentenza di primo grado a sé sfavorevoli, e si distingue dall'appello principale soprattutto dal punto di vista cronologico (v. L'appello incidentale).

In alcuni casi specifici, pacificamente ammessi dalla giurisprudenza nonostante l'assenza di una norma specifica, l'appello incidentale è detto condizionato.

In particolare, si parla di appello incidentale condizionato quando il giudice è chiamato a pronunciarsi su di esso solo nel caso in cui accolga (anche solo parzialmente) l'appello principale.

Generalmente, ma non per forza, un tal genere di impugnazione è proposta da chi è risultato interamente vittorioso in primo grado e corre il rischio, se l'impugnazione viene accolta, che torni in discussione la domanda spiegata in primo grado.

Quanto affermato finora è stato confermato anche dalla Cassazione nell'ordinanza n. 26321/2023: "Soltanto la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di riproporre con appello incidentale le domande od eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle nella comparsa di risposta e nelle successive difese, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni; la parte che sia rimasta soccombente su di una questione, invece - e, perciò, certamente, la parte che abbia visto rigettata la sua domanda riconvenzionale - ha l'onere di proporre appello incidentale condizionato, pena il formarsi del giudicato sul rigetto".

Esempio appello incidentale condizionato: la chiamata in garanzia

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Per comprendere meglio cosa si intende per appello condizionato è utile fare riferimento all'esempio di scuola, che prende spunto da uno dei casi più ricorrenti in cui si riscontra nella prassi un tal genere di impugnazione.

Un soggetto, convenuto in giudizio, chiama in garanzia un terzo ma, all'esito del processo di primo grado, risulta vittorioso e la sua domanda di garanzia viene disattesa.

In caso di appello, è verosimile che tale soggetto proponga un appello incidentale condizionato, tornando a chiedere di essere manlevato dal terzo solo nel caso in cui l'impugnazione avverso la pronuncia che lo ha visto vittorioso in primo grado venga accolta.

La decisione delle Sezioni Unite della Cassazione

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A tal proposito occorre tuttavia dare conto del fatto che, con sentenza numero 7700/2016 le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno precisato che "nel caso di chiamata in garanzia, qualora il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda principale e non abbia deciso sulla domanda di chiamata in garanzia e sulle sue implicazioni (rivalsa), in quanto la decisione su di essa era stata condizionata all'accoglimento della domanda principale e non era stata chiesta né dal convenuto preteso garantito né dal preteso garante indipendentemente dal tenore della decisione sulla domanda principale, ove l'attore appelli la decisione di rigetto della domanda principale (impugnazione da rivolgersi necessariamente contro il convenuto ed il terzo), ai fini della devoluzione al giudice d'appello della cognizione della domanda di garanzia per il caso di accoglimento dell'appello e di riconoscimento della fondatezza della domanda principale, non è necessaria la proposizione da parte del convenuto appellato di un appello incidentale, ma è sufficiente la mera riproposizione della domanda di garanzia ai sensi dell'art. 346 c.p.c.".

Giurisprudenza della Cassazione sull'appello incidentale condizionato

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Di seguito alcune delle più rilevanti pronunce della Cassazione sull'appello incidentale condizionato:

Cassazione n. 27772/2023

"La sentenza impugnata ha qualificato l'appello incidentale come "subordinato" e cioè condizionato all'accoglimento di quello principale, per cui vale il principio secondo il quale, allorché l'appello principale risulti totalmente infondato, l'appellante incidentale non ha più interesse a che il suo gravame sia deciso, perché il suo eventuale esito positivo non potrebbe portare a un risultato più favorevole relativamente all'oggetto della controversia (Cass. Sez. 2 21-2-2019 n. 5134 Rv. 652759-01)."

Cassazione n. 27602/2023

"Se l'eccezione viene esaminata e decisa, anche implicitamente, dal Tribunale, la parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa - che consiste nell'illegittima pretermissione o nella violazione dell'ordine di decisione delle domande e/o delle eccezioni impresso dalla parte medesima - deve spiegare appello incidentale condizionato per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica."

Cassazione n. 26321/2023

"la parte che sia rimasta soccombente su di una questione, invece - e, perciò, certamente, la parte che abbia visto rigettata la sua domanda riconvenzionale - ha l'onere di proporre appello incidentale condizionato, pena il formarsi del giudicato sul rigetto. Il giudizio di appello ha infatti le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (revisio prioris instantiae) (in senso conforme Cass. Sez. Un. n. 28498 del 2005; di recente, Cass. Sez. Un. n. 11799 del 2017): in conseguenza, la censura alla decisione del giudice di primo grado, della quale si voglia evidenziare la non conformità alle norme che regolano il processo, l'erroneità della valutazione dei fatti di causa o dell'applicazione delle norme di diritto, deve essere necessariamente veicolata mediante la specifica formulazione di un motivo di gravame, in ossequio al dettato dell'art. 342 e dell'art. 329 cod. proc. civ. (cfr. in ipotesi di omessa pronuncia su domanda riconvenzionale, Cass. Sez. 6 - 2, n. 10406 del 2018)".


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