Per la Cassazione non è necessaria la forma scritta, sufficiente la testimonianza che prova l'incarico

di Lucia Izzo - L'avvocato può pretendere il pagamento di somme quale compensi per prestazioni forensi stragiudiziali anche senza produrre un accordo scritto. La data del conferimento dell'incarico professionale per l'espletamento dell'attività può essere provata anche per testimoni. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione sesta civile, nell'ordinanza interlocutoria n. 3968/2017 (qui sotto allegata) che ha disposto la trattazione in pubblica udienza.


Nella vicenda esaminata, il Tribunale di Milano aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta da un legale nei confronti del fallimento di una s.p.a., avente a oggetto il pagamento e la collocazione in privilegio di prestazioni professionali forensi stragiudiziali e giudiziali.


Il Giudice delegato della procedura aveva escluso il credito per prestazioni stragiudiziali e aveva ammesso in via privilegiata per le giudiziali una somma molto minore. Il Tribunale, condividendo tale soluzione, ha osservato, in ordine alle prestazioni stragiudiziali, che la lettera d'incarico non recava data certa. Tale certezza, a detta del giudice di merito, non poteva essere tratta da documenti unilaterali.


L'avvocato, ricorrendo in Cassazione, evidenzia che la prova scritta della data certa di conferimento dell'incarico professionale (in data anteriore al fallimento), poteva ricavarsi dall'avvenuto pagamento di fatture anteriori al fallimento relative al medesimo incarico professionale.


Gli Ermellini, condividendo le motivazioni del ricorrente, rammentano che il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza e, comunque, di attività stragiudiziale, non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, "ad substantiam" ovvero "ad probationem", poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti.


Il giudice, continua il provvedimento, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, può ammettere l'interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto.


Infine, l'inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicché il negozio e la sua stipulazione ín data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso.


Nel caso in esame, deve dunque rilevarsi che la data certa del conferimento dell'incarico professionale può essere provata per testimoni e che i capitoli di prova orale riprodotti in ricorso hanno a oggetto tali circostanze con conseguente necessità di riesaminarne la rilevanza.


Cass., VI sez. civ., ord. 3968/2017

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