La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 19378/2005) ha stabilito che "sostantivare l'aggettivo che riflette la provenienza etnica di una persona ed apostrofare quest'ultima in tal modo, con evidente atteggiamento di scherno e dileggio, costituisce ingiuria, che si connota, per giunta, di chiaro intento di discriminazione razziale, rendendo così più riprovevole sotto il profilo soggettivo la condotta offensiva". In particolare i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che "non può non rilevarsi che il rispetto dell'altrui persona esige che ad essa ci si rivolga appropriatamente, mediante l'uso del nome o del cognome". Con questa decisione la Corte ha confermato la condanna per ingiuria del datore di lavoro che aveva rivolto l'appellativo 'marocchino' con attitudine di spregio ad un proprio dipendente proveniente dal Marocco.
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