La Cassazione sulla detenzione di armi e sul legittimo possesso dei relativi caricatori
di Gianluca Giorgio - La settima sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia numero 45992/2016, ha inteso ribadire il giusto confine espresso nel principio di legalità dell'azione penale all'interno dei reati contravvenzionali per la detenzione di armi da fuoco.

Difatti, nel caso di specie, si ridefinisce il concetto del legittimo possesso dei relativi caricatori da denunciare all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Pertanto a seguito della modifica dell' artt. 38, comma primo, del Testo Unico di Pubblica Sicurezza e della norma di cui all'articolo 697 cod.pen. ed in combinato disposto con l'art. 3, commi 3 septies e 3 octies, d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito nella legge 17 aprile 2015, n. 43 si conferma l'obbligo di denuncia di parti di arma da fuoco e nella specie caricatori contenenti un numero superiore a cinque colpi per le armi lunghe ed a quindici colpi per le armi corte, con successiva depenalizzazione, e quindi di illecito di natura amministrativa (L.689/1981) per le condotte di detenzione abusiva per importi di minore entità. Lo scopo a cui sono pervenuti i giudicanti è quello di voler fare chiarezza su tali questioni fissando su carta il limite massimo di detenzione.

Ovviamente la ratio giuridica è data dalla necessità di rendere noto alla Pubblica Sicurezza il reale ed effettivo possesso di armi da fuoco o parti di esse (ad esempio i caricatori) per ragioni di ordine ed interesse pubblico che solo in tal modo sono in grado di tutelare e proteggere la sicurezza e l'incolumità pubblica dei consociati.

Scorrendo,per intero la pronuncia,si evidenzia un giusto bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'interesse pubblico e la libera autonomia privata che può,esplicarsi anche nelle detenzioni legittime e regolarmente esposte ai competenti organi di Pubblica Sicurezza.

Sul punto è utile ribadire come la scelta del nostro codice penale vede inseriti tali reati a titolo contravvenzionale proprio in quanto storicamente secondo la Scuola classica del diritto penale tali fattispecie criminose sono reati quia vietata ovvero rientrano nelle attività vietate per ragioni di sicurezza pubblica.

Però, in coerenza con le scelte di tutela dell'interesse pubblico, se tali armi vengano legittimamente denunciate e non si supera il limite imposto dalla norma,la detenzione è libera e legittima non intaccando in alcun modo l'autonomia del singolo nel libero svolgimento delle proprie attività.


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