Per la Cassazione, se manca la cooperazione attiva nel fatto colposo del danneggiante la responsabilità è tutta di quest'ultimo

di Valeria Zeppilli - A chi accetta di farsi scarrozzare in auto da un amico in stato di ebbrezza, non può per ciò solo addebitarsi il concorso colposo dell'eventuale incidente nel quale i due rimangano coinvolti.

Lo ha detto la Cassazione, con la sentenza numero 1295/2017 del 19 gennaio (qui sotto allegata): manca la cooperazione attiva nel fatto colposo del danneggiante.

Si tratta, nei fatti, di interpretare quanto previsto dall'articolo 1227 del codice civile, il quale, lo ricordiamo, al primo comma sancisce che "se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate", mentre al secondo comma aggiunge che "il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza".

Orbene, ciò posto, per la Corte occorre fare un'importante distinzione.

Esclusivamente laddove la condotta del danneggiato costituisca una cooperazione colposa per la realizzazione del fatto dannoso si applica il primo comma dell'articolo 1227. Nel caso, invece, in cui il fatto possa essere imputato eziologicamente solo al danneggiante, ricorre la fattispecie di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Il terzo danneggiato, insomma, condivide la responsabilità con il danneggiante solo se, con un contributo eziologico (che può estrinsecarsi sia in una condotta attiva che in una condotta passiva) si inserisce nella serie causale dalla quale discende l'evento dannoso. Si pensi, ad esempio, al caso di omesso allacciamento delle cinture di sicurezza.

Nel caso di specie, invece, il sinistro si era verificato secondo una dinamica tale che l'intera responsabilità causativa non poteva che essere addebitata al conducente. Dinanzi a tale circostanza, a nulla rileva il fatto che quest'ultimo avesse un tasso alcolico al di sopra della soglia legale. Peraltro, per questo neppure al conducente era stata attribuita alcune responsabilità.

Oltretutto, mancava anche la prova in giudizio che l'amico fosse consapevole che chi si metteva alla guida aveva superato il tasso alcolico consentito e poco importa che l'ebbrezza era evidente: per i giudici è infatti notorio che "non sempre il superamento del tasso alcolico legale si manifesta in modo evidente e indubbio nella condotta del soggetto che lo abbia oltrepassato".

Corte di cassazione testo sentenza numero 1295/2017
Valeria Zeppilli

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