Nota di commento al parere di Palazzo Spada, adunanza del 9/01/2017 n. affare 02371/2016

di Gilda Summaria - Il Consiglio di Stato, premessa la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 e la richiesta di quesito, da parte del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, si è espresso sui decreti attuativi già emanati, prima della censura. Il Consiglio è intervenuto quale "advisory board" delle Istituzioni Italiane per indicare la via più opportuna al fine di sanare le carenze procedimentali, evidenziate nella sentenza

di illegittimità costituzionale. Una prima questione che si è posto il C.d.S. è se sia necessario o meno intervenire anche sulla legge delega n. 124 del 2015, escludendone la necessità. Sui possibili interventi che il Governo può e deve porre in essere, peraltro su "invito" dello stesso giudice delle leggi (fatto non al legislatore in generale ma proprio all'organo esecutivo), finalizzato versus soluzioni correttive, palazzo Spada ritiene che gli strumenti possano essere i seguenti due: l'intesa (ex art. 3 d.lgs 281/97) alla luce dei principi generali di leale cooperazione, da raggiungere in sede di Conferenza Stato-regioni, ovvero di Conferenza unificata, oppure i decreti legislativi integrativi e correttivi che, per ciascuna disposizione di delega, la stessa legge n. 124 del 2015 autorizza a emanare nel termine di dodici mesi. Il decreto correttivo è normalmente utilizzato per integrare o correggere un testo di legge (Cons. Stato, Ad. Gen., n. 1750 del 2007) e può rappresentare anche una modalità attraverso la quale eliminare o modificare norme ritenute in contrasto con la Costituzione; nel caso in esame per svolgere una funzione di sanatoria
dovrà far confluire nell'originario testo la portata dell'intesa raggiunta. I Giudici di Palazzo Spada si sono anche posti il problema di quale debba essere l'oggetto dell'intesa, se le sole norme lesive delle competenze regionali ovvero se essa debba estendersi al decreto nel suo complesso, orientandosi per la seconda opzione, ma ciò non toglie, ovviamente, che in sede di raggiungimento dell'intesa , la leale collaborazione dovrà essere incentrata sulle parti del decreto che involgono effettivamente ambiti di competenza regionale e non estendersi a quelle, pur presenti, che disciplinano chiaramente aspetti di competenza esclusiva dello Stato. Comunque nonostante queste precisazioni si ritiene preferibile l'ipotesi che l'intesa abbia ad oggetto il decreto legislativo
nel suo complesso, come eventualmente modificato o integrato all'esito del procedimento di concertazione. Rispetto poi all'altra annosa questione se l'effetto correttivo sanante possa operare retroattivamente eliminando ex tunc il vizio procedimentale, tenuto presente che la Corte costituzionale sembra avere ritenuto in passato, in relazione a talune fattispecie, che i decreti correttivi non possano avere una funzione di sanatoria "sostanziale", con efficacia retroattiva, dei vizi del decreto legislativo nel caso in cui le sue disposizioni abbiamo una valenza innovativa (cfr. Corte cost. n. 425 del 2000), il C.d.S. al contrario reputa che, nel caso in esame, si potrebbe pervenire a un esito differente in ragione della peculiarità della vicenda, in cui la natura squisitamente "procedimentale" del vizio appare, di per sé, compatibile con una valenza retroattiva degli effetti correttivi.

Circa la modalità concreta da attuare, affinchè si addivenga all' acquisizione dell'intesa, appare compatibile, con quanto indicato dalla sentenza della Consulta, la struttura procedimentale configurata dall'art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, ivi compreso il meccanismo di chiusura di cui al comma 3, secondo cui «quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata» premettendo che prima di cio' rimangono comunque necessari ed opportuni reiterati tentativi di superamento delle divergenze. Il decreto correttivo ovviamente non potrà estendersi ad ambiti differenti da quelli delineati dal decreto da correggere, per evitare che il nuovo provvedimento si risolva in un esercizio tardivo della delega (Corte cost. n. 206 del 2001). Il Consiglio auspica che nelle premesse del decreto correttivo venga introdotta la raggiunta intesa e che il Governo manterrà la facoltà di inserire, negli ambiti di sua competenza esclusiva, altre ed eventuali disposizioni correttive e integrative, sempre in coerenza con i limiti della legge, pena l'eccesso di delega.

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