Per la Cassazione occorre valutare se ha maturato esperienze specifiche che determinano l'effettiva possibilità di svolgere un'attività lavorativa

di Valeria Zeppilli - La casalinga quarantenne continua ad avere diritto all'assegno di mantenimento, almeno se non ha acquisito una professionalità specifica e non ha ricevuto delle offerte di lavoro concrete.

Con la sentenza numero 789 del 13 gennaio 2017 (qui sotto allegata) la Corte di cassazione ha infatti ricordato che il giudice, nel valutare la misura dell'assegno di mantenimento, deve valutare l'attitudine dei coniugi al lavoro e la loro potenziale capacità di guadagno e tenere conto sia dei redditi in denaro che di ogni altra utilità o capacità suscettibile di valutazione economica.

Tuttavia, ricordano i giudici, non può trascurarsi che in simili ipotesi l'attitudine al lavoro può avere rilievo solo se è riscontrata come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita.

Di conseguenza non è possibile limitarsi a delle valutazioni che sono solo astratte o ipotetiche ma è indispensabile considerare ogni fattore concreto, sia individuale che ambientale.

Sono questi, in altre parole, i criteri che il giudice deve (e dovrà nel caso di specie) considerare onde valutare se l'assegno di mantenimento spetta o meno alla ex.

La sentenza in commento rileva anche perché con essa la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo compagno non è una circostanza idonea a determinare automaticamente l'esclusione del diritto alimentare dell'ex. Per la Corte, infatti, quest'ultimo non è "recessivo rispetto a quello del nuovo figlio", non potendosi prescindere dal valutare "l'incidenza della circostanza sopravvenuta per verificare in concreto se sia giustificata, a mente dell'art. 156, ult. co. c.p.c., la revoca o la modifica delle condizioni già fissate".


Corte di cassazione testo sentenza numero 789/2017
Valeria Zeppilli

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