... Occorre comunque osservare che la disciplina relativa alle pensioni di guerra (cui si fa riferimento, per espressa volontà del Legislatore, anche in materia di benefici per gli internati nei campi KZ) ha sempre previsto, nel tempo, la ?salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione? (cfr.: art. 25 del D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834; art. 10 della legge 6 ottobre 1986 n. 656; art. 7 del D.P.R. 30 settembre 1999 n. 377). La giurisprudenza di questa Corte si è del resto recentemente pronunciata nel senso di ritenere che la decorrenza dell'assegno de quo vada individuata nel primo giorno del mese successivo alla data della seconda domanda, qualora il rigetto di una prima domanda non sia stato impugnato (cfr.: Sezione I d'appello, n. 34 del 28 gennaio 2003; Sezione Umbria, n. 577 del 15 dicembre 2004).
(Corte dei Conti Liguria, Sentenza 2 maggio 2005 n° 618)

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