La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 4657/2005) ha stabilito che "anche una casalinga può trovarsi a subire un danno di natura patrimoniale qualora si veda in misura maggiore o minore privata per il suo futuro della possibilità di svolgere l'attività in questione (appunto quella di casalinga)". I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che "A) La casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge purtuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica, sicchè va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile autonomamente rispetto al danno biologico) quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa. Il fondamento di tale diritto, specie quando la casalinga sia componente di un nucleo familiare
legittimo (ma anche quando lo sia in riferimento ad un nucleo di convivenza comunque stabile) è difatti, pur sempre di natura costituzionale, ma riposa sui principi di cui agli artt. 4 e 37 della Costituzione (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro, e i diritti della donna lavoratrice), mentre il fondamento della risarcibilità del danno biologico si fonda sul diverso principio della tutela della salute (Cass. n. 15580 dell'11/12/2000). B) La casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge, cionondimeno, un'attività suscettibile di valutazione economica, che non si esaurisce nell'espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento, "lato sensu", della vita familiare, così che costituisce danno patrimoniale (come tale autonomamente risarcibile rispetto al danno biologico) quello che la predetta subisca in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, e che sussiste anche nel caso in cui ella sia solita affidare la parte materiale del proprio lavoro a persone estranee.
Consistendo il danno "de quo" nella perdita di una situazione di vantaggio, e non rimanendo escluso neanche dalla mancata sopportazione delle spese sostitutive, legittimo risulta il riferimento, nel relativo procedimento di liquidazione, al reddito di una collaboratrice familiare, con gli opportuni adattamenti dettati dalla maggiore ampiezza dei compiti espletati dalla casalinga (Cass. n. 10923 del 06/11/1997). C) Il danno patrimoniale come conseguenza della riduzione della capacità lavorativa generica di una persona è risarcibile autonomamente dal danno biologico soltanto se vi è la prova che il soggetto leso svolgesse, o fosse presumibilmente in procinto di svolgere un'attività lavorativa produttiva di reddito, sia pure figurativo (come nel caso della casalinga) (Cass. n. 10015 del 15/11/1996)". -
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