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Avv. Paolo Accoti - Ai sensi dell'art. 633 c.p.c., colui il quale risulta creditore di una somma di denaro o di determinati beni fungibili, può richiedere al giudice l'emissione di una ingiunzione di pagamento o di consegna.

Per poter fondare legittimamente l'ingiunzione di pagamento il credito, tuttavia, deve soggiacere a tre condizioni imprescindibili e, pertanto, risultare certo, vale a dire manifesto e non contestato, liquido, determinato nel suo ammontare o determinabile sulla scorta di una semplice operazione matematica e, infine, esigibile, ovvero immediatamente riscuotibile.

Ulteriore requisito previsto dalla norma per accedere allo speciale procedimento sommario di ingiunzione, è quello per il quale del diritto fatto valere si deve dare prova scritta.

Tra le prove scritte l'art. 634 c.p.c. annovera, tra le altre, le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli art. 2214 e seguenti del codice civile, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie.

Il Libro VI del codice civile, Titolo II, rubricato "Delle Prove", tra le disposizioni generali in materia di "prova", inserisce l'art. 2712, intitolato "Riproduzioni meccaniche", a mente del quale "le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime".

Ciò posto vi è da chiedersi se il classico messaggino telefonico, in altri termini, l'sms, acronimo di short message service, possa rientrare nella categoria delle riproduzioni informatiche e, conseguentemente, in relazione al suo contenuto, costituire prova sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, al pari delle e-mail o della posta elettronica certificata.

Si pensi, ad esempio, all'sms contenente un riconoscimento di debito nei confronti del destinatario, vale a dire il titolare dell'utenza telefonica.

La risposta al quesito viene fornita dal Tribunale di Genova il quale, con provvedimento datato 24.11.2016, accoglie la richiesta del creditore ed emette ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore, in considerazione del fatto che "dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile" e che, pertanto, "sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633, 634 e 641 c.p.c.".

Il Tribunale ligure ha ritenuto sufficiente la ricognizione di debito contenuta negli sms prodotti a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo, tuttavia, ha ritenuto di non concedere la provvisoria esecuzione dello stesso, ex art. 642 c.p.c., pure richiesta in ricorso, sulla scorta del fatto che, comunque, "gli sms risultavano di ignota provenienza".

Ed invero, per la concessione della provvisoria esecuzione, l'art. 642 c.p.c. richiede dei requisiti di prova del credito più pregnanti o, comunque, il pericolo nel ritardata soddisfazione dello stesso e, in particolare, la necessità che il credito sia fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato oppure se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere.

A ben vedere l'sms non rientra in nessuna delle categoria sopra delineate, né può considerarsi documento sottoscritto dal debitore, atteso che la procedura di invio, consistente nell'autorizzazione fornita al gestore dell'utenza telefonica, da parte del titolare del contratto di telefonia di inviare, ad un altro utente, un breve messaggio di testo, non consente di avere certezza in merito all'identità del mittente (ad esempio, perché il telefono potrebbe essere stato sottratto).

Altrettanto evidente appare, infine, la circostanza per la quale, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore dovrebbe comunque diversamente provare nell'instaurando giudizio ordinario, il proprio credito, risultando, a parere di chi scrive, insufficiente nel giudizio a cognizione piena il mero deposito della messaggistica intercorsa tra le parti.

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