Per la Cassazione, il massaggio compiuto su zone non erogene è da considerarsi neutrale e non idoneo a far scattare il reato

di Marina Crisafi - Massaggiare alcune parti del corpo, considerate non erogene, come le tempie, il collo, le braccia e la schiena non fa scattare il reato di violenza sessuale. Così, la Cassazione (sentenza n. 50755/2016 del 30 novembre, qui sotto allegata) ha annullato sul punto la condanna nei confronti di un medico per il reato ex art. 609-bis c.p.

L'imputato era stato condannato in appello per "plurimi reati, tentati e consumati, per avere quale, medico, costretto più donne a subire atti sessuali consistiti, tra l'altro, nel palpeggiamento e nello strusciamento del proprio organo sessuale sul fondoschiena delle stesse.

Il medico ricorreva innanzi al Palazzaccio, lamentando, tra l'altro, l'errata configurabilità dei reati tentati ai capi c) e h), "essendo mancanti in essi il requisito della direzione non equivoca degli atti, rientrando invece eventualmente negli atti preparatori irrilevanti sotto il profilo penale".

Gli Ermellini, sul punto gli danno ragione. Già la sentenza di primo grado, ragionano infatti, aveva degradato le condotte contestate dalla forma consumata a quella tentata, sul presupposto che l'imputato si era limitato all'atto preliminare del massaggio in zone non erogene, come le tempie, il collo, le braccia o la schiena delle donne, senza riuscire in alcun modo ad attingere alle zone erogene (come accaduto per gli altri casi), per via del comportamento delle due vittime che erano riuscite a sottrarsi al massaggio.

Anche la Corte d'appello, del resto, prosegue la terza penale, ha confermato la "neutralità" del massaggio praticato, che andava dal collo e dalle spalle sino alle braccia, desumendo la sussistenza del tentativo dal fatto che la sottrazione da parte delle vittime aveva impedito all'uomo di proseguire oltre, come avvenuto in molteplici altre occasioni.

Per cui, i giudici avrebbero desunto l'idoneità e univocità degli atti non dalla natura o direzione degli stessi, bensì dal fatto che, se l'uomo non fosse stato interrotto, avrebbe proseguito nella sua condotta, ponendo in essere un atto di carattere sessuale. Ciò, a detta della S.C., è errato, giacché la circostanza che in tutte le altre occasioni l'imputato avesse attuato simili condotte non può provare che anche in tal caso, il massaggio avrebbe dovuto "ineluttabilmente degenerare in tal senso".

Per cui, sul punto, la sentenza va annullata con rinvio per un nuovo esame.

Cassazione, sentenza n. 50755/2016

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