Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 2197/2005) hanno stabilito che "pur avendo il procedimento dinanzi al consiglio dell'Ordine natura amministrativa, lo stesso, stante il suo carattere contenzioso, preordinato ad una successiva fase giurisdizionale e in considerazione dell'incidenza che il suo esito può svolgere nella sfera professionale e personale dell'avvocato, è retto dai fondamentali principi regolatori della giurisdizione e, in particolare, da quello del contraddittorio e della pienezza del diritto di difesa". I Giudici del Palazzaccio hanno inoltre precisato che ogni processo deve essere svolto nel contraddittorio delle parti e non è consentito al giudice "porre a base della propria decisione, non solo fatti diversi da quelli che hanno costituito oggetto di dibattito processuale, ma anche soluzioni giuridiche sulle quali le parti non abbiano avuto la possibilità di svolgere le loro difese".
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