Per la Cassazione la rimessione ha natura eccezionale e le relative disposizioni vanno lette restrittivamente

di Lucia Izzo - L'istituto della rimessione ha natura eccezionale in quanto deroga al principio costituzionale della precostituzione del giudice naturale: pertanto, è necessaria una lettura restrittiva delle disposizioni che lo regolano.


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. VI Penale, nell'ordinanza n. 50321/2016 (qui sotto allegata). Il ricorrente è un avvocato che presenta innanzi alla Suprema Corte richiesta di rimessione del processo in cui egli è imputato, motivandola in base a personali vicende giudiziarie sofferte in precedenza. 


L'avvocato è, infatti, stato imputato per detenzione di sostanza stupefacente, a seguito del rinvenimento nella propria autovettura di una busta con trenta grammi di cocaina. Sottoposto a custodia cautelare in carcere, assolto in primo e secondo grado e quindi indennizzato per ingiusta detenzione, il richiedente denuncia che nelle sopraggiunte assoluzioni la Procura di Cagliari non si era determinata ad aprire alcun procedimento né ad effettuare alcuna indagine per accertare chi avesse manomesso la portiera dell'auto del professionista ed ivi nascosto la sostanza stupefacente. 


L'avvocato era poi divenuto, all'esito della sofferta avventura giudiziaria, il legale di coloro che denunciavano, negli anni ricompresi dal 1995 al 2010, condotte a rilievo disciplinare dei magistrati che esercitavano funzioni nel distretto della Corte di appello di Cagliari. 


Per successive vicende, il ricorrente, veniva imputato in un processo per associazione finalizzata alla detenzione, trasporto e cessione di sostanza stupefacente e per fatti di riciclaggio. Tale procedimento, come si legge nell'istanza, era stato contrassegnato da palesi errori ed omissioni della magistratura locale, giudicante e requirente, i quali avrebbero evidenziato per improprie commistioni tra l'operato del Gip e quello del P.M., negligenze di rilievo disciplinare. 


Nel processo in corso il richiedente segnala, per condotte del P.M. e per iniziative processuali assunte, in adesione alle richieste dell'Accusa, dal Gip, lesioni al diritto di difesa e ricostruzioni di fattispecie criminose (così per il contestato reato di cui all'art. 648-bis cod. proc. pen.), in pieno contrasto con le previsioni di norma. Deduce altresì l'istante di aver proposto richiesta di astensione e/o ricusazione del Presidente del Collegio giudicante del Tribunale che, tuttavia, non solo non aveva condotto ad alcuna astensione, ma era stata respinta in sede di ricusazione. 


Questi vengono ritenuti errori palesi ed omissioni, tradottisi in due annullamenti in cassazione, che avevano contrassegnato poi l'operato del Tribunale giudicante chiamato a decidere su istanze e, successivamente, quello investito del Riesame. Nell'anomalia delle procedure osservate, non rispettose del codice di rito, è infatti, per la proposta richiesta, l'espressione del palese malanimo dell'organo giudicante. 


Con memoria difensiva, il richiedente ha prodotto una serie di articoli estratti da siti web di testate giornalistiche nonché articoli di carta stampata diretti a sostenere la sua posizione di professionale veicolatore di denunce ed esposti avverso i magistrati del distretto, da oltre quindici anni. 


Quanto al caso di specie, la norma di riferimento è l'art. 45 c.p.c., secondo cui "In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica o determinano motivi di legittimo sospetto" la corte di cassazione, su richiesta motivata, anche dell'imputatorimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11.


Nel merito, spiegano gli Ermellini la richiesta è inammissibile: l'istituto della rimessione, infatti, ha natura eccezionale derogando al principio costituzionale della precostituzione del giudice naturale e, come tale, comporta la necessità di una lettura restrittiva delle disposizioni che lo regolano. 

La grave situazione locale deve quindi intendersi come fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa.

Nel caso di specie, appartiene al terreno della dialettica processuale quanto rappresentato dal richiedente in ordine a decisioni adottate ed iniziative assunte nei suoi confronti dalla magistratura giudicante ed inquirente del distretto di Cagliari. La richiesta segnala irregolarità ed improprietà di condotte processuali assunte da singoli magistrati nel corso dei procedimenti che hanno visto l'avvocato quale indagato ed imputato


Manca, nella pur fitta esposizione di vicende processuali contenuta nella richiesta, una situazione ambientale di legittimo sospetto o di pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo. Tale non sarebbe la prospettata relazione di univoca e negativa influenza tra la persona del Presidente del Collegio giudicante e gli altri magistrati, componenti del medesimo organo o comunque chiamati a sindacare le decisioni del primo.


La pluralità delle segnalate vicende giudiziarie non vale infatti a coprire l'ambito soggettivo di riferimento che, essendo a base distrettuale postula, per ciò stesso, il prodursi di un fenomeno di non contenuta consistenza, senza che il limitato indice di ricambio dei magistrati della sede isolana, pure portato a sostegno della richiesta, valga, come dedotto, a sottolineare del primo una piena pervasività. 

Cass., Vi sez. pen., sent. n. 50321/2016

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